Il trattamento tributario e contributivo degli incentivi all'esodo

Avv. Laura Bazzan - Gli incentivi all'esodo sono misure predisposte dal datore di lavoro al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto del lavoro. Nella nozione di incentivi all'esodo, pertanto, rientrano i benefici economici diretti riconosciuti al lavoratore in aggiunta alle somme normalmente erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Il regime fiscale

In seguito alla decisione del 21.07.2005, con la quale la CGUE ha dichiarato illegittima la disparità di trattamento in ragione del sesso operata dall'art. 19 c. 4-bis del TUIR, è stato abrogato il regime di tassazione agevolata delle somme riconosciute a titolo di incentivo all'esodo, che prevedeva l'applicazione di un'aliquota dimezzata rispetto a quella del TFR per i lavoratori ultracinquantacinquenni e le lavoratrici ultracinquantenni.

Con decorrenza dal 04.07.2006, data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani), pertanto, la tassazione degli incentivi all'esodo avviene mediante applicazione della medesima aliquota del TFR, secondo quanto disposto dall'art. 19 c. 2 TUIR.

La tassazione separata con percentuale pari a quella utile per operare la ritenuta sul TFR, in particolare, riguarda, ex art. 17 c. 1 lett. a) dello stesso TUIR, tutte le indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro nonché quelle percepite al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si tratta di emolumenti la cui natura reddituale ai fini IRPEF è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l'esenzione dell'imposta in favore dell'assoggettamento alla tassazione separata facendo rilievo sulla causa delle prestazioni oggetto di pattuizione tra datore di lavoro e dipendente, in quanto "predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto" (Cass. n. 14821/2007).

Il regime contributivo

Ai sensi dell'art. 12 c. 4 lett. b) L. n. 153/1969, restano escluse dal calcolo della base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso. Sugli incentivi all'esodo, pertanto, non viene operata alcuna ritenuta previdenziale.

Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, ai fini dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, deve essere considerata ogni somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l'esodo; dunque, non soltanto quelle elargite anticipatamente alla cessazione dello stesso rapporto, ma anche quelle elargite in seguito al licenziamento che assolvono alla medesima funzione (cfr. Cass. n. 10046/2015). Vanno invece imputate le erogazioni con finalità diversa dall'incentivazione dell'esodo, quali quelle destinate a porre fine ad una lite già iniziata o minacciata mediante l'impugnazione del licenziamento (cfr. Cass. n. 3685/2014).


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