di Valeria Zeppilli - Gli sgravi contributivi Inps previsti dall'articolo 44, comma 1, della legge numero 448/2001 non spettano ai professionisti, ma a poterne beneficiare sono solo gli imprenditori. E se qualche avvocato nutriva ancora speranze di segno contrario, a fugare ogni dubbio è intervenuta nei giorni scorsi la sentenza numero 9382/2017, depositata dalla sezione lavoro della Corte di cassazione il 12 aprile e qui sotto allegata.
L'occasione per fare chiarezza è giunta alla Corte dall'opposizione di un commercialista avverso la cartella esattoriale emessa dall'Inps nei suoi confronti, proprio in quanto non possedeva i requisiti utili per il trattamento contributivo agevolato che invece si era riservato. Il Tribunale gli aveva dato torto, mentre la Corte d'appello gli aveva dato ragione sostenendo che gli sgravi sopra citati spettano non solo alle imprese che si occupano della produzione di beni, ma anche a coloro che offrono servizi, come i liberi professionisti. La decisione, accolta con gioia anche da molti avvocati, è però stata nuovamente ribaltata in sede di legittimità.
La Cassazione, infatti, ha ribadito che, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, i benefici previsti dal predetto articolo 44 si applicano esclusivamente agli imprenditori e non agli esercenti una libera professione e ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto "atteso il richiamo, nel testo della norma, all'art. 3, comma 6, della legge del 1998, espressamente riferito alle sole imprese" e in secondo luogo vista "la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell'imprenditoria".
Per i giudici, poi, vista la natura eccezionale dello sgravio e l'esistenza di disposizioni per l'ordinario pagamento dei contributi, non è neanche possibile pensare a un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, che peraltro si porrebbe anche in contrasto con i vincoli posti dall'UE in materia di aiuti di Stato.
Avvocati e liberi professionisti, in conclusione, si devono rassegnare a non poter godere degli sgravi previsti da tale norma.
Corte di cassazione testo sentenza numero 9382/2017• Foto: 123rf.com