La Cassazione ricorda che il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo scatta solo se la molestia riguarda un numero indeterminato di persone

di Redazione - Inutile protestare per i rumori molesti del vicino di casa se a lamentarsi è solo uno dei condomini. Per poter parlare di reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, infatti, serve un dettaglio fondamentale: il numero dei soggetti infastiditi da rumori e schiamazzi. Lo ha ricordato la Cassazione (cfr. sentenza n. 18416/2017 qui sotto allegata), scagionando un uomo dal reato ex art. 659 c.p. perché il fatto non sussiste.

A ricorrere innanzi al Palazzaccio era il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, avverso la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato riguardo alla contravvenzione, "la cui sussistenza il giudice avrebbe fatto erroneamente dipendere dal numero delle lamentele espresse dai vicini di casa dell'imputato".

Ma gli Ermellini confermano la correttezza della decisione, ritenendo che il giudice abbia correttamente evocato l'assenza di diffusività del rumore cagionato dall'imputato per escludere la ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 2, cod. pen., per via dell'omessa specificazione da parte del pubblico ufficiale denunziante "se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona".

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, "richiede - infatti, concludono da piazza Cavour dichiarando inammissibile il ricorso - l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare".

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Cassazione, sentenza n. 18416/2017

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