Il reato di minaccia
Il reato di minaccia, previsto e punito dall'art. 612 del codice penale, consiste in una intimidazione fatta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto (es: minacce di morte)
- Definizione del reato di minaccia
- Testo dell'art. 612 c.p.
- Il danno ingiusto minacciato
- Assenza della persona vittima di minacce
- Come tutelarsi: procedibilità a querela o d'ufficio?
- Gravità della minacce
- La Cassazione sul reato di minaccia
- Articoli e sentenze sul reato di minaccia
Definizione del reato di minaccia
Il reato di minacce consiste un una condotta attraverso la quale un individuo viene intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto. La minaccia può essere rivolta alla persona stessa o al suo patrimonio e deve essere di entità tale da limitare la sua libertà psichica.
Si tratta di un reato che ha natura di pericolo, in quanto può rappresentare l'antefatto di atti lesivi concreti; tuttavia, ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza, delle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima.
Il Testo dell'art. 612 c.p. (minaccia)
- 1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
- 2. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
- 3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.
Il danno ingiusto minacciato
Il principale elemento costitutivo del reato di minaccia è rappresentato dalla prospettazione di un danno ingiusto, tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata, dall'agente.
Non rientrano, quindi, nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti.
Assenza della persona vittima di minacce
Affinché la minaccia sia perseguibile, non è condizione necessaria la presenza, al compimento del fatto, della persona interessata; è infatti sufficiente che quest'ultima ne risulti informata, anche indirettamente da altri soggetti, a patto che sia rilevabile la volontà dell'agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.
Inoltre, tale reato non si prospetta soltanto in presenza di atti intimidatori espressi in forma verbale: possono rientrare nelle minacce anche gli strumenti comunicativi più svariati, come scritti, gesti, sms o e-mail.
Come tutelarsi: procedibilità a querela o d'ufficio?
Il reato di minaccia è, per regola generale, procedibile a querela: quest'ultima, può essere sporta presso qualsiasi posto di polizia oppure presentata, in forma scritta, al pubblico ministero (vedi nel formulario: atto di querela).
Tuttavia vi sono delle ipotesi in cui la procedibilità d'ufficio, che oggi, in virtù del nuovo terzo comma dell'art. 612 del codice penale (aggiunto dal d.lgs. n. 36/2018 con decorrenza dal 9 maggio 2018), si verificano se la minaccia è commessa:
- con armi
- da persona travisata
- da più persone riunite
- con scritto anonimo
- in modo simbolico
- valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte)
- mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere (compresi gli artifici pirotecnici).
Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi contemplate dall'articolo 339 c.p.
Gravità delle minacce
Le predette ipotesi, quando si verificano, determinano anche un inasprimento della pena prevista per la minaccia, che non è più quella "base" della multa fino a 1.032 euro, ma quella della reclusione fino a un anno.
Si ha reclusione, inoltre, genericamente anche quando la minaccia è grave.
Occorre allora chiarire che la gravità della minaccia non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì dallo stesso turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.
La Cassazione sul reato di minaccia
Ecco una serie di massime della Cassazione sul reato di minaccia:
Cassazione penale sez. I 27.1.2020, n. 3259
Risponde del reato di minaccia chi arreca fastidio alla vicina mediante incisione di una croce sulla persiana e colpi sulla medesima persiana, in modo da porre in essere una condotta molesta - di certo non occasionale - idonea ad integrare il reato di cui all'art. 660 c.p.
Cassazione penale sez. V 20.3.2019, n. 17159
Il reato di minaccia si concretizza con la prospettazione di un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario, male che non può essere costituito dalla prospettazione di una legittima azione giudiziaria civile e dalla diffusione di notizie relative all'inadempimento negoziale commesso nei confronti dell'agente.
Cassazione penale sez. V 14.1.2019 n. 8193
In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma 2, c.p., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano.
Cassazione penale sez. V 24.1.2019 n. 3520
Cassazione penale sez. V 18.6.2018 n. 35817
Il reato di minaccia si configura con il carattere formale del pericolo, per la cui integrazione non è necessariamente richiesta la lesione del bene tutelato, ma basta che il male prospettato possa incutere timore al soggetto passivo.
Articoli e sentenze sul reato di minaccia
Di seguito articoli e approfondimenti sul reato di minaccia:
- Reato di minaccia la prospettazione di un male ingiusto
- Minaccia aggravata per chi insulta l'amministratore di condominio
- Minaccia grave procedibile a querela
- Minaccia: quando si configura il reato
- Addio reato di minaccia senza querela
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Data: 15 febbraio 2021