Riflessioni sull'ordinanza del Tar Firenze n. 569 del 9 novembre 2016
Avv. Francesco Pandolfi - Si torna a parlare sempre più spesso dell'istituto dell'assegnazione temporanea nel mondo militare e, più in generale, tra i pubblici dipendenti.

La discussione su questo delicato tema è praticamente sempre aperta anche per il fatto che i tribunali amministrativi italiani producono sentenze spesso diverse tra loro nelle motivazioni, così come del resto le amministrazioni rispondono ai propri dipendenti con provvedimenti differenti, pur trovandosi in presenza di presupposti analoghi.

L'accoglimento della domanda cautelare del dipendente

Nel caso del Tar Firenze (ordinanza n. 569/2016), risolto momentaneamente in favore del militare con l'ordinanza di novembre di accoglimento della domanda cautelare, gli argomenti per arrivare a soluzione sono stati tanto semplici quanto efficaci.

Si tratta di una causa rinviata a luglio 2017 per la discussione nel merito e che, per il momento, ci consente di esaminare insieme gli spunti e gli argomenti utilizzati per dire "si" alla sospensiva, ordinando all'amministrazione di riesaminare il caso.

Sulla domanda del graduato (in servizio presso il Centro Addestramento Paracadustisti di Pisa) che chiede di essere temporaneamente assegnato presso una sede diversa avendo tre figli, di cui uno piccolissimo, i Magistrati mettono in risalto tre elementi:

1) moglie e figli risultano residenti in una località a pochi chilometri da Roma;

2) il diniego è basato sull'asserita inesistenza di vacanze organiche per l'incarico del ricorrente;

3) manca il preavviso di rigetto, giustificato dall'amministrazione con la presunta natura vincolata del diniego unita ad esigenze di velocizzazione della procedura.

Passiamo quindi all'analisi della fattispecie seguendo le riflessioni dei giudici.

La tutela della famiglia

In prima battuta la disciplina, che si riferisce a tutto il personale pubblico compreso quello ad ordinamento non privatizzato, ha come scopo principale la tutela della famiglia e della potestà educativa di entrambi i genitori, pur dovendosi armonizzare con l'esigenza di buon andamento attraverso il requisito dell'esigenza di "vacanza" nella sede richiesta oltre che disponibile di corrispondente "posizione retributiva".

In seconda battuta, sulla posizione retributiva bisogna vedere in concreto di che cosa si tratta (nel caso in esame quella di fuciliere e direttore lanci è quella attribuibile al ricorrente, mentre quella di ripiegatore di paracaduti sembra essere un "contenuto" della prima); su questo punto, osserva il tribunale, la stessa amministrazione si è orientata nel precedente utilizzo del militare presso il Regg. artiglieria paracadutisti in Bracciano, durante il precedente anno.

Infine, l'errore più vistoso commesso dall'amministrazione e che viene prontamente rilevato dai giudici è la motivazione sul mancato rispetto dell'art. 10 bis. L. n. 241/90: il Tar ricorda infatti che il diniego è un atto tutt'altro che vincolato, ma è frutto della valutazione attenta dei vari presupposti indicati dall'art. 42 bis.

Ordinanza favorevole al militare, quindi: l'atto impugnato viene sospeso con ordine all'amministrazione di provvedere entro 10 giorni sull'istanza di assegnazione temporanea.

Non resta che attendere, poi, il merito del primo grado a luglio.

In pratica:

L'assegnazione temporanea è un istituto giuridico con specifiche finalità che non possono essere ignorate dalle amministrazioni: ricorrere quindi nel caso si ravvedano violazioni della disciplina ad opera della parte datoriale.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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