di Lucia Izzo - Laddove il passaggio a un nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la conferma del contratto, al cliente sarà consentito, a seguito di reclamo, di aderire volontariamente a una procedura di ripristino veloce per ritornare al vecchio fornitore.
Le nuove regole sui contratti luce
Si tratta di una possibilità offerta dall'Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico) introdotta con la deliberazione 228/2017/R/com (qui sotto allegata), che andrà ad affiancare le procedure che il Codice del Consumo ha previsto per l'accertamento di una fornitura non richiesta (valutazione che, secondo la legge, non spetta all'Autorità energia).
La delibera approva il "Testo Integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria" (TIRV), e abroga la precedente deliberazione 153/2012/R/com con relativo allegato.
Vengono in rilievo quei contratti non confermati, conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, in cui l'accordo viene sovente "estorto" da venditori che non rispettano la normativa di settore. Se il cliente finale ritiene di aver subito uno switching indebito, ovverosia una sostituzione indesiderata del proprio venditore di energia elettrica e/o gas) la delibera, in vigore dal prossimo 1° maggio, offre una tutela che consiste nel ripristino dello status quo ante, ossia nel ritorno al vecchio fornitore.
L'Autorità ha già da tempo adottato un Codice di condotta commerciale con il quale ha dettato, in accordo alle previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei loro rapporti commerciali con i clienti finali e ha promosso e rafforzato la tutela del cliente tramite ulteriori misure atte a maggiormente consapevoli della conclusione di un contratto.
Per i clienti domestici, la procedura ripristinatoria avrà carattere volontario e facoltativo, in quanto sarà richiesta un'adesione esplicita entro un termine perentorio affinchè si realizzi una sorta di conciliazione preventiva con il ritorno veloce al vecchio fornitore.
I nuovi obblighi informativi dell'Aeegsi
La delibera prevede, inoltre, ulteriori obblighi informativi in fase di reclamo in capo ai venditori che aderiscono alle misure ripristinatorie, così da rendere i clienti consapevoli del carattere volontario e supplementare delle misure rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al ricorso giudiziario.
Le novità andranno a riguardare le regole preventive che sono già previste per i venditori così da garantire la piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono.
In particolare, per quanto riguarda i clienti domestici, nel caso di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà rilasciare copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo ovvero, se il cliente finale è d'accordo, su altro mezzo durevole. Invece, nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, andrà rilasciata la conferma del contratto concluso su supporto durevole.
Per i clienti non domestici, quali esercizi commerciali e partite IVA, le regole preventive dell'Autorità, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o con comunicazione a distanza, prevedono esplicitamente l'obbligo per il venditore di inviare una lettera di conferma o di effettuare una telefonata di conferma.
Le nuove regole precisano che il cliente domestico dovrà subito contestare la fornitura al nuovo venditore, tramite un reclamo che andrà presentato entro 40 giorni dall'emissione della prima bolletta, o prima se venuto a conoscenza con altri mezzi dell'indesiderato switching.
Se il venditore accoglie il reclamo, mancando evidenze documentali che dimostrano il rispetto delle misure preventive per la conferma del contratto, e se ha aderito alla procedura di rispristino, questi dovrà comunicare al cliente la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l'applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite dall'Autorità.
Ancora, andrà comunicata al cliente la facoltà, in caso non aderisca alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l'Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare.
Infine, andrà evidenziato il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l'esercizio delle ulteriori azioni previste dall'ordinamento.
In caso il venditore rigetti il reclamo, invece, andrà comunicato al cliente che, in caso scelga di aderire alle misure ripristinatorie, il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Il cliente domestico, infine, dovrà comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura ripristinatoria entro 20 giorni solari, dalla data di consegna al vettore postale incaricato della risposta motivata del venditore al reclamo del cliente, o dalla data di invio della risposta motivata al reclamo mediante posta elettronica.
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