Con circolare n. 70/2017 l'Inps estende il beneficio recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziali

di Valeria Zeppilli - Da ora in poi le prestazioni di invalidità civile potranno essere ottenute dai cittadini più agevolmente, in quanto il reddito individuale rilevante ai fini del conseguimento di tale prestazione non sarà più influenzato dal reddito della casa di abitazione.

Via la casa di abitazione dal reddito

Con la circolare numero 74/2017 qui sotto allegata, infatti, l'Inps ha recepito ufficialmente i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, sancendo che dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione va escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

Arretrati pensione invalidità

Per quanto riguarda gli arretrati, è la stessa circolare a chiarire che, stante la "novità", questi saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data in cui la stessa è da ritenersi operante, ovverosia a partire dal 1° gennaio 2017.

Di conseguenza, se la decorrenza delle prestazioni, in forza del nuovo criterio di calcolo, risulti essere anteriore a tale data, gli arretrati precedenti al 2017 non saranno riconosciuti.

Viceversa se, in forza dell'applicazione del vecchio computo, siano stati generati importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere al loro annullamento in autotutela.

L'orientamento giurisprudenziale

Si è detto che l'Inps è intervenuto a fare chiarezza in materia, con la circolare in commento, in ragione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Ma a quali pronunce ci si riferisce?

È lo stesso Istituto a identificarle, specificando che il nuovo orientamento (recepito dal provvedimento) ha iniziato a prendere piede a partire dall'ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di cassazione numero 4223/2012 e si è successivamente consolidato nelle successive sentenze numero 5479/2012, numero 20387/2013, numero 9552/2014, numero 27381/2014 e numero 14026/2016.

In particolare, i giudici Supremi hanno sancito l'esclusione della casa di abitazione dal reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità prendendo le mosse dal combinato disposto degli articoli 12 della legge numero 118/1971 e 26 della legge numero 153/1969. La prima norma, infatti, ai fini della valutazione delle condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione di inabilità rinvia espressamente a quanto stabilito dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, con la conseguenza che se la casa di abitazione non rileva per l'una prestazione, non può rilevare neanche per l'altra.

Inps testo circolare numero 74/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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