di Lucia Izzo - Va annullata la sanzione elevata al conducente a seguito di rilevazione del Velocar al semaforo nella zona industriale. Ciò in quanto la durata del giallo, nel caso di specie meno di quattro secondi, crea un rischio sulla strada sulla quale transitano molti mezzi pesanti che necessitano di spazi di frenata maggiore rispetto agli altri veicoli.
Lo ha stabilito il giudice di Pace di Chieti in una recente sentenza con cui ha accolto il ricorso del conducente multato al semaforo, il cui segnale giallo durava 3.978 ms, posizionato in una zona industriale in cui il limite di velocità era fissato in 50 km/h.
Il giudicante prende nota che, innanzi alla Cassazione, si è in passato discusso anche di tempi di durata inferiori a quello di quattro secondi (che dunque non è apparso inderogabile), ma la stessa Corte di legittimità ha precisato che i tempi del segnale luminoso intermedio sono condizionati dallo stato dei luoghi.
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La durata del "giallo" al semaforo
Nonostante il Governo abbia più volte spinto per l'inserimento di una disposizione ad hoc, il Codice della Strada non prevede espressamente un tempo minimo di accensione del "giallo". Appare plausibile, dunque, che questa durata debba essere rapportata al tipo di incrocio: i canonici tre secondi, ad esempio, possono risultare sufficienti in città e nel traffico cittadino e, viceversa, non apparire idonei in incroci posto fuori dal centro abitato (per approfondimenti: Semaforo giallo: quando scatta la multa?).
In tal caso è responsabile il Comune il quale deve provvedere a una regolazione personalizzata di ogni incrocio in base alle caratteristiche dei luoghi, poiché la durata del "giallo" al semaforo potrebbe arrivare anche a cinque secondi se i limiti di velocità sono maggiormente dilatati e, dunque, i veicoli possono raggiungere l'incrocio a velocità più sostenuta.
Nel caso di specie, oltre alla contestazione sulla durata dell'accensione del giallo, la multa viene annullata anche in quanto il trasgressore ha avuto da ridire sull'omologazione del Velocar che l'amministrazione locale, invece, non ha potuto dimostrare presentando in giudizio la nota del ministero dei Trasporti indirizzata al comando di polizia municipale.
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