di Valeria Zeppilli - Secondo voci che stanno circolando in questi giorni, il ddl concorrenza, attualmente all'esame del Senato (qui sotto allegato), potrebbe essere sottoposto a fiducia senza alcuna modifica delle previsioni che attualmente lo compongono. Il che vuol dire che la stretta sui testimoni dei sinistri stradali potrebbe presto concretizzarsi.
Niente testimoni se la denuncia non li indica
Infatti, il disegno di legge propone l'inserimento di alcuni commi all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, in forza dei quali, nei sinistri con soli danni a cose, la denuncia di incidente (o comunque il primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione) deve contenere già l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui lo stesso si è verificato. Se manca la denuncia del danneggiato, l'impresa di assicurazione deve richiedere a quest'ultimo, entro 60 giorni dalla denuncia e con raccomandata a/r, di identificare i soggetti che hanno assistito al sinistro, avvisandolo anche delle conseguenze processuali che possono derivare dalla sua mancata risposta nel termine dei successivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
I nuovi commi prevedono anche che l'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni e che l'identificazione avvenuta successivamente comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta (fatto salvo quanto risulta dai verbali delle autorità di polizia eventualmente intervenute sul luogo dell'incidente).
Tutte le predette modalità di acquisizione delle testimonianze divengono, così, fondamentali per la corretta gestione delle eventuali fasi contenziose, in quanto, in caso di giudizio, il giudice non ammette le dichiarazioni che non le rispettano e dispone l'audizione dei testimoni non indicati nei nuovi modi solo se la loro tempestiva identificazione risulti, da prove, essere stata oggettivamente impossibile.
La denuncia dell'Oua e dell'Aiga
Sin da subito, la nuova norma ha suscitato forti reazioni, dapprima dell'Oua, che la ha definita "stravagante e anticostituzionale" e, poi, anche dell'Aiga che da ultimo, nel comunicato stampa del 26 aprile 2017 ha manifestato l'espressa speranza che "la paventata possibilità del voto di fiducia sia una boutade giornalistica e che in sede di discussione il Senato ne modifichi il testo, espungendo dal corpo le norme che prevedono in caso di sinistri con soli danni a cose, la necessaria identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente, all'atto della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione, ai sensi degli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni, pena la futura inammissibilità nella fase processuali", ovverosia "l'ennesimo omaggio alle Compagnie Assicurative".
Informativa alla procura
Ma la stretta sui testimoni dei sinistri non passa solo da qui.
Il testo del d.d.l., infatti, prevede anche che, se vi è una segnalazione documentata delle parti nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità in merito alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri, il giudice trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza. Chiaramente, restano espressamente fuori dalla segnalazione gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia chiamati a testimoniare.
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