Cos'è la collazione
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La collazione, ai sensi degli artt. 737 e ss. c.c., obbliga determinati soggetti (coniuge, figli e discendenti), che hanno accettato l'eredità, a conferire quanto ricevuto a titolo di liberalità inter vivos dal defunto alla massa ereditaria, affinché, in seguito alla riunione tra il relictum e il donatum, possa procedersi all'attribuzione delle quote del patrimonio a ciascun coerede.
La collazione non ha luogo quando il de cuius abbia previsto apposita dispensa nel proprio testamento nei limiti della quota disponibile.
Collazione in natura o per imputazione
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Il conferimento collatizio ad opera del donatario può essere attuato in natura oppure per imputazione.
La collazione in natura si realizza attraverso l'apporto reale alla massa ereditaria di quanto effettivamente ricevuto in donazione, con la conseguenza che lo stesso bene diviene oggetto di comproprietà da parte dei coeredi; si tratta di una modalità riservata alle sole ipotesi di beni immobili esistenti nel patrimonio del donatario all'apertura della successione del donante e da questi non ipotecati né alienati.
Viceversa, se gli immobili sono stati ipotecati o alienati, la collazione può realizzarsi soltanto per imputazione, attraverso un apporto fittizio del valore del bene in denaro, che viene computato nella quota spettante al donatario. In altre parole, mediante la collazione per imputazione, che rappresenta la tipica forma di collazione
, viene posta in essere "una fictio iuris per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi" (Cass. n. 2163/98).Collazione di beni venduti per imputazione
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La regola posta dall'art. 746 c. 2 c.c., secondo la quale quando l'immobile donato è stato alienato o ipotecato la collazione si fa soltanto con l'imputazione, trova applicazione anche nel caso in cui la vendita o l'iscrizione dell'ipoteca siano successive alla morte del donante. La ratio di tale previsione è quella di garantire gli interessi dell'acquirente e del creditore ipotecario dell'immobile.
Ai fini dell'imputazione, in ogni caso, deve aversi riguardo al valore posseduto dal bene al momento dell'apertura della successione ex art. 747 c.c. Se il valore dell'immobile alienato supera la quota ereditaria spettante al coerede donatario, la collazione per imputazione deve avvenire per la sola differenza.
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