di Valeria Zeppilli - Se fino a poco più di un anno fa fare la pipì sul muro del vicino, per dispetto, poteva essere considerato un comportamento penalmente rilevante, oggi, a seguito della recente depenalizzazione del reato di cui all'articolo 726 del codice penale, le conseguenze che rischia il colpevole di un tale gesto sono solo di carattere civile.
La vicenda
Ad alcuni quello sopra descritto potrebbe sembrare un comportamento assurdo, invece capita spesso nella realtà che i battibecchi tra vicini di casa portino al compimento di gesti un po' "estremi".
Tanto che la Corte di cassazione, con la sentenza numero 20852/2017 (qui sotto allegata), ha affrontato proprio una vicenda in cui una donna era stata sorpresa dalle telecamere di sorveglianza a urinare sul muro del vicino, con conseguente avvio di un procedimento penale a suo carico per atti contrari alla pubblica decenza e condanna da parte del Tribunale di Belluno, quale giudice dell'appello, alla pena di 70 euro a titolo di ammenda per vizio parziale di mente.
L'incontinenza non salva la donna… la depenalizzazione sì
In Cassazione la donna aveva tentato di liberarsi dalla condanna penale facendo leva, tra le altre cose, sulla propria incontinenza urinaria, testimoniata dal certificato medico prodotto agli atti del processo.
Per i giudici, però, tale motivazione non è meritevole di accoglimento: già il giudice del merito, infatti, aveva ritenuto inconsistenti le giustificazioni sull'incontinenza urinaria dato che l'imputata si trovava a pochi passi dalla propria abitazione.
Tuttavia, il reato per cui la donna era stata la condannata è stato depenalizzato ad opera dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 8/2016. Motivo sufficiente a far decretare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 20852/2017• Foto: 123rf.com