Niente confisca per il delfino Indy nato dalla madre sequestrata. L'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro

di Lucia Izzo - Ai fini della confisca prevista dall'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.


È questa la vicenda che ha affrontato la Corte di Cassazione, sezione terza penale, esprimendosi nella sentenza n. 20934/2017 (qui sotto allegata) riguardante la nota vicenda del delfino dell'acquario di Genova.

La vicenda

Il delfino Luna era stato sottoposto a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti. Affidato all'Aquario di Genova, dall'accoppiamento di Luna e del delfino Robin, ospite a sua volta dell'aquario, nasceva Indy.

È proprio la sorte del cucciolo a ingenerare l'intervento del Procuratore della Repubblica di Rimini, il quale ha ritenuto andasse disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 544-sexies c.p. anche del cucciolo di delfino.

Richiesta rigettata in sede di merito e per tali ragioni giunta sino in Cassazione dove il procuratore evidenzia di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma secondo (e non primo) dell'art. 321, c.p.p. e, qualificando il cucciolo di delfino quale "frutto" civilistico del bene sequestrato, eccepisce violazione di diverse norme.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini, pertanto, riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i "frutti" dei beni già sottoposti a sequestro, inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.

Il sequestro preventivo dell'animale è in effetti espressamente previsto, tra l'altro, dall'art. 544-sexies c.p. che ordina la confisca per i delitti di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) oltre che per violazione del divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.), salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato.

Cassazione: l'animale è un essere vivente e senziente

Per la Cassazione, tuttavia, il ricorso non merita accoglimento. In primis, precisa il Collegio, non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza in tema di sequestro di "frutti" ovvero di "beni futuri", perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro a un animale partorito successivamente a esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in cattività.

La confisca prevista dall'art. 544-sexies, c.p., precisano i giudici, non riguarda l'animale inteso come bene patrimoniale, produttivo di frutti, e neppure come "corpo di reato", bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti e in contesti più adeguati.

Diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l'art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali "oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca" (in questo caso ai sensi dell'art. 544- sexies, cod. pen.), siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.

La confisca ha dunque a oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente e in costanza di sequestro.

L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di "frutti naturali", gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici a essi del tutto estranei.

Indubbiamente la pronuncia, che enfatizza la valutazione dell'animale come essere senziente anziché come una res, non è immune da conseguenze problematiche a causa della struttura del nostro sistema, che paradossalmente potrebbero comportare la restituzione del cucciolo al precedente proprietario.

Da qui la necessità di valutare le proposte di legge in materia, come la n. 3005 a firma dell'on. Brambilla che propone di affidare direttamente gli animali sottoposti a sequestro ad associazione e subaffidatari.

Cass., terza sezione penale, sent. n. 20934/2017

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