di Valeria Zeppilli - Le controversie tra avvocato e cliente, aventi ad oggetto la liquidazione di spese, onorari e diritti vanno trattate sempre con rito sommario.
Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza numero 10679 del 3 maggio 2017 (qui sotto allegata), chiarendo che tale assunto vale anche se la domanda riguarda l'an della pretesa.
Niente trasformazione in rito ordinario
Per i giudici, di conseguenza, non c'è nessuna possibilità né di trasformare il rito di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011 in rito ordinario, né di dichiarare la domanda inammissibile.
L'intera procedura, poi, deve concludersi con un provvedimento che è adottato in forma di ordinanza, ma che, nonostante ciò, ha valore di sentenza.
Inammissibilità del ricorso in Cassazione
Tale provvedimento, ricorda poi la Corte, può essere impugnato esclusivamente ricorrendo all'appello.
Ciò vuol dire che l'eventuale proposizione del ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile comporta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
La vicenda
Proprio per tali ragioni è stato dichiarato quindi inammissibile il ricorso proposto da due avvocati per contestare l'ordinanza con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento delle loro competenze, senza che a nulla rilevi in senso contrario il tentativo di rilevare l'errore commesso dal giudice del merito nel decidere senza dichiarare inammissibile la domanda ex adverso proposta ai sensi dell'articolo 702 bis, perché il contraddittorio sarebbe stato esteso oltre il quantum degli onorari.
Cassazione, ordinanza n. 10679 del 3 maggio 2017• Foto: 123rf.com