di Valeria Zeppilli - Se in una coppia si verificano delle circostanze che rendono la prosecuzione della convivenza intollerabile, il singolo coniuge acquista per ciò solo il diritto alla separazione. Come ricordato dal Tribunale di Milano con la sentenza numero 2253/2017 qui sotto allegata, infatti, tale diritto prescinde dall'addebitabilità ad un partner di condotte alla base della crisi. Ma non solo: non necessita neanche che il giudice compia una specifica istruttoria.
La rilevanza del comportamento processuale delle parti
A tal proposito, infatti, nella sentenza in commento si precisa che il giudice, "in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale", per pronunciare la separazione deve verificare solo che almeno un coniuge manifesti una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza e che tale verifica può essere fatta in base ai fatti emersi nel corso del procedimento, anche valutando il comportamento processuale di una delle parti.
E, come sancito anche dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 2183/2013, citata dallo stesso Tribunale, se viene accertata la situazione di intollerabilità, anche in capo a un solo coniuge, la domanda di separazione costituisce l'esercizio di un diritto.
La vicenda
Nel caso di specie, molteplici erano gli elementi che, pur non essendo stata espletata una specifica istruttoria, rendevano chiara l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, "i motivi dedotti a sostegno del ricorso, i comportamenti aggressivi adottati dal marito nei confronti della moglie […], l'abbandono della casa familiare da parte del marito nel 2011, l'assenza del medesimo nel procedimento" sono tutti elementi che hanno indotto il Tribunale di Milano a pronunciare la separazione nonostante la contumacia del marito: è evidente, infatti, che "le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie".
• Foto: 123rf.com