di Gabriella Lax - Omicidio stradale: per poliziotti e militari addio patente solo dopo condanna. A chiarirlo è una circolare del ministero dell'Interno (sotto allegata) che tiene conto del parere del Consiglio di Stato sull'annosa questione.
In sostanza: agenti, vigili e militari, se provocano un incidente anche grave mentre guidano un veicolo di servizio, non rischiano di perdere la loro normale patente civile fino al momento in cui ricevono la condanna penale per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali. Gli appartenenti a corpi di polizia o forze armate sono muniti di patente "personale" come ogni conducente e della patente militare o di servizio utile a guidare i mezzi con la targa militare o di polizia. Naturalmente, anche questi conducenti sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice della strada, comprese quelle che scattano per chi causa incidenti con lesioni o morte di altre persone. Il problema è stabilire se quando l'incidente avviene alla guida di un mezzo di servizio, queste sanzioni si applichino a entrambe le patenti o solo a quella utilizzata per lavoro.
Addio patente per poliziotti e militari: il parere del Consiglio di Stato
Come riporta il Sole 24 Ore, per il Consiglio di Stato, interpellato sulla questione, si possono perdere entrambe le patenti solo quando si viene condannati dal giudice. Fino al momento della sentenza, invece, non si perde quella personale.
Inoltre, il Consiglio di Stato conferma la competenza delle varie autorità sui provvedimenti che riguardano le patenti militari o di servizio. Quindi: per le patenti militari, deciderà l'autorità che le ha rilasciate e dovrà farlo non secondo le norme del Codice della strada ma in base alle «disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza». Dunque a nessun agente potrà essere ritirata la patente subito dopo un incidente: dovrà limitarsi a segnalare il fatto all'amministrazione competente.
La circolare del ministero dell'interno
Infine, la circolare 300/A/3524/17/109/41 del 28 aprile stabilisce l'interpretazione, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui la nuova legge sull'omicidio stradale (numero 41/2016) «nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente». Il regime è quello previsto dagli articoli 222 e 223 del Codice della strada che statuiscono sanzioni amministrative accessorie a reati stradali (soprattutto omicidio e lesioni) e riguardano soprattutto la patente, che viene ritirata, revocata o sospesa anche subito dopo il fatto, indipendentemente dall'esito del processo. Sono quindi sanzioni che possono essere irrogate, secondo i casi, sia subito dal prefetto sia dal giudice con la successiva sentenza di condanna per i reati commessi.
Ministero Interno, circolare 28.4.2017Il reato di omicidio stradale