di Valeria Zeppilli - Per poter addebitare la separazione al coniuge fedifrago occorre necessariamente dare la prova dell'epoca in cui il presunto tradimento è iniziato e si è consumato: quest'ultimo, infatti, rileva solo in quanto sia la causa che ha determinato la crisi della coppia.
Separazione senza addebito se la crisi non deriva dal tradimento
Sulla base di tali ragioni infatti, con la sentenza numero 11448/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una donna, alla quale il giudice del merito aveva addebitato la separazione dal marito per il fatto di aver intrattenuto una relazione clandestina con un altro uomo.
Per i giudici di legittimità, del resto, ai fini dell'addebito non è sufficiente dimostrare che vi sia stata una violazione dei doveri posti in capo ai coniugi dall'articolo 143 del codice civile. Piuttosto, è fondamentale dimostrare che tale violazione abbia effettivamente determinato la crisi di coppia, ovverosia che sia intervenuta prima del sopraggiungere dell'intollerabilità della convivenza.
L'onere della prova
Di conseguenza, per poter adeguatamente provare che il comportamento che uno dei coniugi abbia tenuto in violazione dell'articolo 143 c.c. sia stato la causa del fallimento della convivenza, è fondamentale collocarlo adeguatamente nel tempo.
Se tale prova manca, come è mancata nel caso di specie, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Corte di cassazione testo sentenza numero 11448/2017• Foto: 123rf.com