Per la Cassazione non è corretto gravare delle spese tutti i condomini in relazione alla proprietà delle parti comuni

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 11484/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata di nuovo sull'annosa questione della ripartizione delle spese per la riparazione e la ricostruzione del lastrico solare condominiale di uso esclusivo.

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Lastrico solare: la spesa è a carico dei proprietari individuali

In particolare, con tale pronuncia, i giudici hanno chiarito che i due terzi della spesa, posti dal codice civile a carico del condominio, gravano non su tutti i condomini in relazione alla proprietà delle parti comuni che si trovano nella colonna sottostante, ma sui proprietari individuali delle unità immobiliare che sono ricomprese nella proiezione verticale del lastrico da riparare o ricostruire e alle quali, quindi, questo fa da copertura. Restano, quindi, esclusi i condomini ai quali il lastrico non fa da copertura.

Del resto, per la Corte di cassazione, "è pressoché inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì alcune parti comuni a tutti i condomini". Si pensi, ad esempio, al suolo, alle facciate o alle fondazioni. Se però "bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non avrebbe alcuna pratica applicazione".

Resta fermo il fatto che tale norma non è inderogabile e che, quindi, il regolamento di condominio può anche stabilire che le predette spese siano poste a carico di tutti i condomini.


Corte di cassazione testo sentenza numero 11484/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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