di Valeria Zeppilli - Al padre che non versa gli assegni al figlio e che si ostina a non ammettere la sua colpa, non può essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Con la sentenza numero 23758/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti confermato la conclusione presa dal Tribunale di sorveglianza di non concedere tale misura alternativa a un uomo che, pur non contestando l'omesso versamento dell'assegno in favore del figlio per un periodo prolungato nel tempo, continuava sostenere che tale omesso versamento fosse incolpevole e dovesse essere ricondotto alle sue difficoltà economiche e all'ingiustizia delle decisioni giudiziarie subite.
Il giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza
Per la Cassazione, tuttavia, non bisogna dimenticare che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 47, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ammissibile solo quando il tribunale ritenga che essa contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del rischio che quest'ultimo commetta altri reati.
Il giudizio al quale è chiamato il Tribunale di sorveglianza è, quindi, un giudizio prognostico.
La vicenda
Nel caso di specie, il giudice del merito aveva evidenziato l'assenza di volontà dell'imputato di attivarsi per riparare il danno cagionato al figlio e i suoi sentimenti di rancore verso la moglie. Si trattava di elementi attuali e idonei a orientare in senso negativo la valutazione prognostica del tribunale.
Ma non solo: l'uomo teneva anche una condotta di non collaborazione con le forze dell'ordine, dalla quale l'ordinanza aveva fatto discendere un giudizio di inaffidabilità del soggetto.
La conclusione dell'impossibilità di un percorso rieducativo presa dal Tribunale di sorveglianza deve quindi ritenersi per la Cassazione logica e agganciata a dati attuali e concreti.
Corte di cassazione testo sentenza numero 23758/2017• Foto: 123rf.com