In assenza di prova della presa visione da parte dei terzi sono rispettati i doveri di correttezza e riservatezza e la privacy è illesa

di Valeria Zeppilli - Inviare alla controparte in giudizio la corrispondenza relativa a una causa in corso scegliendo come numero di fax del destinatario quello del luogo in cui quest'ultimo lavora non necessariamente costituisce un comportamento lesivo delle norme che tutelano la privacy o un comportamento deontologicamente rilevante.

Per il CNF, infatti, la rilevanza di una simile condotta tenuta dall'avvocato è subordinata alla prova che i colleghi di lavoro del destinatario si siano trovati nella condizione di poter prendere visione della documentazione.

Niente violazione dei doveri di correttezza e riservatezza

Questo è quanto emerge dalla sentenza numero 289/2016 (qui sotto allegata), che, con particolare riferimento alla violazione deontologica, ha affermato che in mancanza della predetta prova non sussiste alcuna violazione dei doveri di correttezza e riservatezza. Ciò specie se risulta invece provato, come nel caso di specie, che la notifica a mezzo fax era stata autorizzata dal giudice ed era stata effettuata solo in prossimità della scadenza del termine fissato per la stessa e in mancanza di notizie circa l'esito della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Illesa anche la privacy

Per quanto riguarda, invece, la privacy, l'invio del fax in circostanze come quella in commento rappresenta l'adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato l'esercizio del diritto, che non è stato ritenuto censurabile dal garante della privacy.

Come riportato dal CNF, infatti, con decisione del 3 febbraio 2009 il Garante ha ritenuto che l'utilizzo del fax è consentito laddove è effettuato in maniera non eccedente lo scopo ed è indirizzato correttamente al destinatario.

CNF testo sentenza numero 289/2016
Valeria Zeppilli

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