di Valeria Zeppilli - L'addio al tenore di vita proclamato dalla Cassazione con la recentissima sentenza numero 11504/2017 (leggi "Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita") è una notizia che ha indubbiamente "stravolto" il diritto di famiglia. La sua efficacia, però, resta circoscritta al divorzio e non tocca la separazione.
Se tale aspetto era chiaro sin da subito, con la sentenza numero 12196/2017 del 16 maggio (qui sotto allegata), resa all'esito di un processo che vede come marito Berlusconi, la Corte di cassazione lo ha ribadito ed esplicitato.
La permanenza del vincolo coniugale
Con un riferimento esplicito alla pronuncia che ha ricondotto i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile al solo requisito della non autosufficienza economica (leggi "Mantenimento: come si prova l'autosufficienza dell'ex"), nella sentenza in commento la Corte ne ha sottolineato l'inapplicabilità al giudizio di separazione, sottolineando che tra il divorzio e la separazione c'è una differenza fondamentale, rappresentata dal fatto che quest'ultima, a differenza del primo, "non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale".
Dovere di assistenza materiale
Ciò vuol dire che l'assegno di mantenimento rappresenta la concretizzazione di un dovere di assistenza materiale che non è incompatibile con la situazione di separazione (potenzialmente anche temporanea), ma che anche dopo che questa sia stata dichiarata "conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio".
Ci si trova, quindi, in una situazione profondamente diversa da quella inerente la solidarietà post-coniugale che, invece, è alla base dell'assegno di divorzio
e rispetto alla quale valgono le motivazioni espresse dalla sentenza numero 11504/2017 (leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni"). Corte di cassazione testo sentenza numero 12196/2017