Nota di commento a Tar Lombardia Milano sentenza n. 975/2017

di Gilda Summaria - Con la sentenza n. 975/2017 il TAR Lombardia Sez. II Milano enuncia il seguente principio di diritto particolarmente interessante per le motivazioni che adduce a supporto: l'atto amministrativo endoprocedimentale, che risulti interruttivo di un procedimento finalizzato all'emanazione di un atto finale, solo se contemplato dalla legge come step o snodo intermedio del procedimento tipico risulta impugnabile autonomamente, così come lo è quando esso ha diretta portata lesiva di diritti soggettivi o interessi legittimi.

L'impugnativa degli atti e rimedi giuridici all'inerzia della P.A.

Pertanto, la mera prassi amministrativa seppur "praeter legem" o il solo comportamento di fatto di chi è deputato ad attuare il procedimento non risultano utili al blocco dell'iter procedimentale che legittima l'impugnativa e se concretamente dovessero risultare tali, i rimedi giuridici da apprestare saranno quelli che il c.p.a. riserva all'inerzia della PA, la quale ha violato l'obbligo generale di concludere il procedimento con tempistiche prestabilite.

Nel caso sottoposto al suo esame, il Tar Lombardia non ha potuto individuare un atto qualificabile in termini di "arresto procedimentale" previsto dalla legge con immediata portata lesiva per l'interessato al procedimento medesimo, ma unicamente un arresto del procedimento dettato da un comportamento interruttivo arbitrario da parte degli attori pubblici coinvolti nel procedimento, quindi in ultima analisi, non ha individuato alcun atto endoprocedimentale interruttivo da poter impugnare.

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