La risposta è si e la conferma viene da tante sentenze, così come dalla recente pronuncia in commento (Trib. Latina sentenza n. 587/2017).
Si è trattato di un caso dove il Giudice civile, trovandosi di fronte ad un nutrito numero di documenti depositati dagli attori (eredi della persona deceduta), ha ritenuto di selezionare una perizia tecnica stilata dal perito nominato dalla Procura della Repubblica successivamente all'innesco delle indagini penali per l'ipotesi di reato ex art. 589 c.p.
Nella causa civile, anzi più precisamente nelle motivazioni della sentenza di primo grado, si è posto quindi il problema di giustificare l'utilizzabilità di questo specifico documento ai fini probatori.
Indizio e prova esclusiva in sede civile
Ebbene il Giudice, poggiando il proprio ragionamento su un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha spiegato che i risultati del procedimento penale possono essere utilizzati dal giudice civile tanto come indizio, quanto come prova esclusiva del proprio convincimento.
Tutto questo può accadere, cioè la prova penale può avere un suo peso specifico in sede civile, anche quando a quella prova non vi abbiano partecipato le parti della causa civile.
In altri termini il Magistrato civile gode di ampia libertà valutativa, infatti:
1) non gli è precluso di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale,
2) non gli è precluso di fondare la decisione su circostanze già acquisite con le garanzie di legge in quella sede,
3) può procedere ad un esame diretto del contenuto del materiale probatorio,
4) può esaminare singolarmente gli atti di quel processo in modo da appurare con precisione i fatti materiali.
In pratica
Il Giudice di merito può utilizzare, in quanto manca un espresso divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come accade con qualsiasi altra produzione delle parti stesse.
Nel caso commentato, parliamo di una perizia cinematica dove era stato appurato il nesso tra la condotta omissiva dell'Ente manutentore del tratto viario, dove si trovò a transitare nottetempo una persona, e il decesso della stessa.
Sulla base di tale documento tecnico, il Magistrato ha condiviso quelle conclusioni riguardanti l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attore e dell'ente convenuto nella causazione dell'evento, sposandone in toto il percorso logico e motivazionale basato su un approfondito esame delle varie allegazioni, tra cui reperti fotografici e rilievi di Autorità.
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