La recente pronuncia di Mantova si conforma ai chiarimenti del ministero dell'interno sull'invalidità delle multe se le apparecchiature elettroniche non sono omologate e se la contestazione non è immediata

Avv. Alessandra E. Di Marco - Con parere n. 330/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 il Ministero dell'Interno ha chiarito che le infrazioni, inerente la regolare copertura assicurativa, così come la revisione auto, rilevate con apparecchiature non omologate non possono ritenersi valide, specificando ulteriormente che: le apparecchiature non omologate possono tutt'al più essere impiegate, dagli agenti del controllo stradale, come uno strumento di supporto in occasione "di controlli effettuati su strada, subordinando l'utilizzo di tali apparecchiature alla presenza sul posto di un agente di polizia, il quale dovrà procedere immediatamente alla contestazione dell'infrazione". Laddove poi la contestazione immediata non sia possibile i relativi motivi andranno indicati in modo dettagliato nella notifica del verbale.

Peraltro l'agente accertatore, con proprie memorie, non forniva adeguata e sufficiente motivazione sui motivi della mancata contestazione immediata.

Gli strumenti di controllo elettronico

Se è vero che la nuova normativa, al fine di agevolare i controlli su strada circa la regolare copertura assicurativa, l'avvenuta revisione auto (ecc.), ha previsto la facoltà per gli organi di polizia di coadiuvarsi di strumenti di rilevamento automatico, ciò non vuol dire che gli stessi debbano spogliarsi del proprio compito che consiste nella contestazione immediata dell'infrazione, salvo impossibilità (che andrà comunque debitamente motivata in verbale), di potervi procedere immediatamente.

La contestazione immediata permetterebbe infatti agli agenti di polizia di procedere anche alle formalità ex art. 180, co. 8 CDS, da identificarsi quale attività funzionale al completamento dell'attività di accertamento.

La recente pronuncia della prefettura di Mantova

La pronuncia in esame (Prefettura di Mantova - del 02/05/2017) trae origine dalla contestazione di una infrazione ex art. 80, co. 14 D.lgs 285/1982, poi ricorsa avanti al predetto organo.

Nel ricorso il conducente adduceva, tra le tante, quale motivazione la buona fede con cui lo stesso aveva agito.

Infatti in data 06/07/2016 veniva rilevata l'infrazione, senza che però questa venisse contestata immediatamente, il conducente dal canto suo, nelle more tra la rilevata infrazione e la notifica, provvedeva (stante che la violazione era stata dovuta a mera dimenticanza) di sua spontanea volontà ad effettuare la regolare revisione del veicolo, mettendosi così in regola.

Impugnata la contestazione veniva invocata la buona fede del conducente/proprietario del veicolo, il quale forniva prova della data in cui lo stesso aveva provveduto spontaneamente, e non perchè a conoscenza della multa, alla revisione del proprio autoveicolo.

Stante appunto il chiarimento fornito dal Ministero e quindi la mancanza dei motivi che avevano reso impossibile l'immediata contestazione, il Prefetto ha ritenuto di dovere accogliere le doglianze dell'automobilista incorso in una mera dimenticanza.

Infatti con la contestazione immediata il conducente non avrebbe che potuto prendere atto del proprio errore e provvedere al pagamento della multa.

Avv. Alessandra Di Marco

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