di Lucia Izzo - Non è necessaria una violazione del Codice della strada per far scattare la revisione della patente di guida: è sufficiente un ragionevole dubbio circa l'idoneità psicofisica o tecnica del conducente alla guida del veicolo al motore.
È questo il principio ribadito da due recenti provvedimenti dei Tar Toscana e Campania che si sono pronunciati sulla legittimità dell'ordine di revisione della licenza di guida elevato nei confronti di due automobilisti.
In entrambi i casi, i ricorrenti sono conducenti coinvolti in sinistri stradali e impugnano il provvedimento con cui la Motorizzazione civile aveva disposto nei loro confronti la revisione della patente di guida adottata ex art. 128 del Codice della Strada.
Revisione: basta il ragionevole dubbio sulle capacità del guidatore
Innanzi al Tribunale amministrativo della Toscana, sentenza n. 681/2017 (qui sotto allegata) il ricorrente ritiene insussistenti nella fattispecie i presupposti per disporre la revisione della patente di guida, evidenziando che i Carabinieri, accorsi sul luogo dell'incidente, non avevano riscontrato alcuna violazione del Codice della strada.
Ancora, lamenta la mancanza di istruttoria e valutazione del fatto omesse dall'Amministrazione che si sarebbe limitata alla mera lettura del verbale redatto dai Carabinieri, senza considerare la condotta del guidatore dopo il sinistro né prendendo in considerazione la mancata irrogazione di sanzioni.
Tuttavia, il Collegio Toscano rammenta che i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore (T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9; T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411).
È quindi irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l'investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio.
Il provvedimento di revisione non ha finalità punitiva
Un principio ribadito anche dal Tar della Campania, nella sentenza n. 2405/2017 (qui sotto allegata) il quale rammenta che "i provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128, d.lgs. 21 luglio 1992 n. 285 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida".
Questi, prosegue il Collegio, sono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tali provvedimenti non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnic (Cons. di St., sez. IV, 2 settembre 2011 n. 4962).
Ancora, aggiunge il Collegio partenopeo, la giurisdizione in materia appartiene al giudice amministrativo trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della p.a. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida avendo cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci.
TAR Toscana, sent. n. 681/2017TAR Campania, sent. n. 2405/2017
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