La prescrizione nei contratti di assicurazione è prevista dall'ordinamento nel termine di un anno o di due anni

Termine prescrizione contratti assicurazione

La prescrizione è un istituto giuridico che comporta l'estinzione di un diritto nel caso in cui lo stesso non sia esercitato per un determinato arco temporale.

Se il termine ordinario di prescrizione è fissato in dieci anni, in molte ipotesi esso si estende per una durata differente, più o meno estesa. Tra tali ipotesi vi è anche quella concernente i rapporti di assicurazione.

Assicurazione: prescrizione di un anno

Ad occuparsi in maniera particolare della prescrizione in materia di assicurazione è l'articolo 2952 del codice civile, il quale fissa a tal proposito due distinti termini.

Innanzitutto vi è una prescrizione brevissima, che si estende per un solo anno: quella relativa al diritto al pagamento delle rate di premio. Il termine di decorrenza coincide con le singole scadenze.

Assicurazione: prescrizione biennale

Il nostro ordinamento fissa poi un termine prescrizionale biennale in materia di assicurazione, che potremmo definire di carattere residuale.

Esso, infatti, riguarda innanzitutto gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione: questi si prescrivono in due anni, decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Vi è però un'eccezione: quella rappresentata dal contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni.

Diritti che derivano dal contratto di assicurazione

È opportuno precisare che i diritti assoggettati alla prescrizione biennale sono quelli strettamente derivanti dal contratto di assicurazione, come, ad esempio, quello all'indennità o al capitale assicurato.

Restano sottoposti al termine di prescrizione ordinario decennale, invece, quei diritti che, pur se in qualunque modo connessi con il contratto di assicurazione, non traggono origine dallo stesso in maniera diretta ed esclusiva.

Per maggiore chiarezza si pensi a quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza

numero 7897/2014, nella quale i giudici hanno ricondotto alla prescrizione decennale il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo corrisposto sulla base di un titolo inesistente. Tale diritto, infatti, non può essere fatto rientrare nella previsione di cui all'articolo 2952 del codice civile in quanto scaturente non dal contratto di assicurazione in sé quanto dall'indebito.

Decorrenza nella responsabilità civile

L'articolo 2952 c.c. si occupa poi di precisare in maniera specifica la decorrenza del termine di prescrizione nei casi di assicurazione della responsabilità civile, stabilendo che esso decorre non dalla denuncia del sinistro ma, piuttosto, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione. Come precisato dalla Corte di cassazione con sentenza numero 4548/2014, la richiesta utile per la decorrenza della prescrizione può provenire non solo dall'assicurato ma anche dal danneggiato stesso o da un terzo.

Sospensione della prescrizione

Il corso della prescrizione è poi sospeso dalla comunicazione fatta all'assicurazione o dalla richiesta del terzo danneggiato o dell'azione che questi abbia proposto. La sospensione si protrae sino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido o esigibile o il suo diritto non si sia prescritto.

Lo stesso dicasi per l'azione del riassicurato verso il riassicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennità.

Giurisprudenza

Si riportano qui di seguito alcune interessanti pronunce della Corte di cassazione in materia di prescrizione nei contratti di assicurazione:

"Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952 c.c., comma 3, con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 c.c., va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa" (Cass. n. 14420/2016, che riprende Cass. n. 701/2002).

"Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 1) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente" (Cass. n. 16283/2015).

"Il testo dell'art. 2952 cod. civ. deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve [...] e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato. In questa linea si muove da tempo la giurisprudenza di questa Corte" (Cass. n. 289/2015).

Valeria Zeppilli

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