Per il tribunale di Milano, senza divieto espresso nel regolamento condominiale occorre valutare caso per caso

di Marina Crisafi - La tutela del decoro architettonico va accertata dal giudice, caso per caso, per cui se non vi è un'apprezzabile alterazione, la zanzariera installata da uno dei condomini non va rimossa. Lo ha deciso il tribunale di Milano in una recente sentenza (n. 3222/2017 sotto allegata) rigettando la richiesta di un condominio che chiedeva alla proprietaria di un appartamento di rimuovere la zanzariera (e relativi supporti) installata nel balcone di sua proprietà.

La vicenda

La controversia prendeva le mosse dalla domanda del condominio di riduzione in pristino dell'aspetto della facciata condominiale alterata a seguito dell'apposizione di zanzariere da parte della condomina nel terrazzino di proprietà esclusiva.

La donna chiedeva il rigetto della domanda e di essere autorizzata al mantenimento della zanzariera perché non lesiva dello stile architettonico del condominio.

La tutela del decoro architettonico del condominio

Secondo i giudici milanesi, la donna ha ragione. Se è vero, infatti, che il regolamento condominiale avente natura contrattuale può derogare o integrare la disciplina legale ex art. 1120 c.c., dando del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dal codice, è altrettanto vero che tale restrittiva regolamentazione non emergeva nel caso di specie.

Quanto alla tutela del decoro ex art. 1120 secondo comma del codice civile, ai fini di una sua compromissione, scrive il giudice, deve intendersi "l'apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio o anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia e della consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio".

Ne consegue, si legge in sentenza, che è il giudice a dover "adottare caso per caso criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche dell'edificio o della parte di esso interessata accertando anche se esso aveva originariamente e in qual misura un'unitarietà di linee e di stile suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio nonché se su di essa avessero o meno già inciso menomandola precedenti innovazioni".

Inoltre, spetta sempre al giudice accertare che l'alterazione "sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica".

Nel caso in esame, non si rilevava un'alterazione avente le richiamate caratteristiche tenendo conto sia della rimovibilità della struttura, sia dei montanti dello stesso colore bianco delle ringhiere degli altri balconi, sia dei tendaggi simili a quelli infissi dai vicini sulle facciate.

Per cui, la zanzariera resta dov'è e il condominio è condannato a pagare le spese.

Trib. Milano, sentenza n. 3222/2017

Foto: 123rf.com
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