di Lucia Izzo - In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile a poichè la struttura sanitaria ha omesso l'esecuzione dei trattamenti preparatori all'intervento che la lex artis ritiene necessari per assicurarne l'esito positivo, nonché l'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione.
Poichè l'intervento si è concretato in un'ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si realizza un danno evento, ossia una lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento.
È questo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 12597/2017 (qui sotto allegata) che ha in parte accolto il ricorso per risarcimento danni avanzato da una paziente a seguito dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposta in una Casa di Cura.
La Corte d'Appello aveva rigettato il gravame valutando che, come confermato da C.T.U., l'intervento era stato correttamente eseguito e non vi erano state lesioni o postumi conseguenti all'intervento chirurgico, oppure lesioni che potessero determinare invalidità temporanea o permanente a carico della donna.
Tuttavia, in Cassazione la donna evidenzia che il giudice di seconde cure, limitando solo a questi elementi il suo esame, non avrebbe valutato il suo stato di salute inalterato a seguito di un intervento sostanzialmente inutile, con tutte le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale dovute alla persistenza della patologia.
La Corte territoriale non avrebbe dunque ravvisato i danni conseguenti all'insuccesso dell'intervento "né i danni di carattere fisico e psicologico spese e sofferenza patita, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia dalla prospettiva di subire una nuova operazione".
La prestazione inutile costituisce inesatto adempimento
Per gli Ermellini, in effetti, è pacifico che la donna venne sottoposta a un intervento chirurgico, con un'ingerenza nella propria sfera psicofisica, in mancanza però delle condizioni di preparazione necessarie per il successo dell'intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l'intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.
A causa di questo duplice comportamento omissivo, prosegue il Collegio, l'esecuzione dell'intervento è risultata inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo, e ciò è stato percepito sia dal primo giudice che dal secondo, i quali vi hanno anche ravvisato una condotta di inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria.
Nonostante la ravvisata condotta inadempiente, però, i giudici di merito hanno mancato di apprezzarla ai fini della causazione del danno, limitandosi a rilevare il non peggioramento della situazione patologica della donna, la mancanza quindi di una diminuzione della sua condizione fisica rispetto a quella precedente l'intervento e di un danno consequenziale alla capacità patrimoniale della medesima.
Si è trascurato, secondo la Cassazione, che l'esecuzione dell'intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo inerente alla prescrizione della riabilitazione, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all'eliminazione della patologia.
Ingerenza, dunque, del tutto priva di corrispondenza alla lex artis sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell'obbligazione assunta dalla struttura.
I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all'intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell'esito non risolutivo dell'intervento.
L'esistenza di questi danni-conseguenza è stata illegittimamente negata e, pertanto, la sentenza è erronea, là dove non li ha riconosciuti e non ha proceduto alla loro liquidazione e quantificazione che spetterà al giudice del rinvio.
La perdita di chance
Quanto al danno da perdita di chance, che la Corte d'Appello ha escluso mancando un'apposita domanda della paziente in tal senso, la Cassazione ritiene di aderire al principio espresso dalla sentenza n. 7193 del 2015, secondo cui: "In tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di "chance" lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile".
Il danno da perdita di chance, precisa la Cassazione, non va dunque considerato come domanda diversa, poiché tale perdita è una componente dell'unico diritto al risarcimento del danno insorto dall'illecito.
Ai fini della sua valutazione, dunque, è sufficiente aver formulato nella domanda richiesta di risarcimento di tutti i danni e aver allegato i fatti costitutivi di questa tipologia di danni, che, evidentemente, possono e debbono essere specificamente allegati nell'atto introduttivo, ma anche, in una situazione di incertezza, emergere dall'espletamento dell'istruzione, specie se avvenuta mediante consulenza tecnica.
Cass., III sez. civ., sent. 12597/2017