Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 13294/2005) hanno stabilito che "l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 C.C.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 C.C.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 C.C., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 C.C.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 C.C.)". I Giudici della Corte hanno poi precisato che "solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il cui accertamento i riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva".
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