di Lucia Izzo - Dovrà rimborsare 21mila euro l'impresa che non ha effettuato un adeguato isolamento acustico dell'appartamento. La rumorosità provocata dal calpestio, stante il mancato isolamento della pavimentazione del piano superiore, e dagli impianti idrici realizzati senza tubazioni fono isolanti, provocano una diminuzione del valore dell'immobile pari al 20%.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pesaro, sentenza n. 59 del 20 febbraio 2017, accogliendo la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla proprietaria dell'immobile nei confronti dell'impresa costruttrice che non aveva isolato adeguatamente l'appartamento.
Il mancato isolamento acustico è un grave difetto
La donna deduce che, a causa dei gravi difetti dell'immobile acquistato e del mancato isolamento acustico, l'appartamento risultava talmente rumoroso che i bambini non volevano dormire nelle proprie stanze. Difetti di non poco conto che avevano compromesso il sereno svolgimento della vita quotidiana.
Parte attrice, inoltre, a sostegno della propria domanda aveva evidenziato che dell'eccessiva rumorosità degli appartamenti si erano lamentati anche altri inquilini. Dopo aver informato l'impresa costruttrice della situazione, la donna aveva fatto ricorso a un accertamento tecnico preventivo il quale aveva constatato l'assenza di un adeguato isolamento acustico nella sua abitazione.
Nonostante l'impresa contesti ogni addebito, ritenendo di non essere incorsa in nessuna negligenza in relazione all'isolamento acustico, la sentenza accoglie la domanda della signora.
Il CTU appositamente nominato dal Tribunale, infatti, conferma le risultanze dell'ATP promosso dalla proprietaria e l'assenza di un adeguato isolamento acustico, circostanza che provoca una diminuzione di valore dell'immobile pari al 20%.
Per il giudice, tale difetto è tra quelli "gravi" che legittimano il ricorso all'azione ex art. 1669 c.c., in quanto secondo il provvedimento, la rumorosità eccessiva riduce il godimento del bene pregiudicandone la normale utilizzazione.
La giurisprudenza
La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza di merito che ha annoverato l'assenza di idoneo isolamento acustico come vizio che pregiudica e menoma in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità dell'unità immobiliare e, come tale, rientrante nella disciplina di cui all'art. 1669 del codice civile.
La giurisprudenza in esame si fonda sull'interpretazione delle pronunce con cui la Cassazione ha ritenuto essere gravi sia quei difetti che incidono sulla sostanza, sulla conservazione e sulla stabilità dell'opera (da intendere anche come singola unità abitativa) anche se non determinano una minaccia di crollo immediato o un evidente pericolo di rovina, sia quelli che compromettono gravemente l'utilizzazione ed il godimento dell'opera, pure se la sua stabilità e la sua conservazione non ne risentano (Cass. civile, sez. II, n. 19305 del 14 luglio 2008).
Si tratta, ad esempio, del caso in cui la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se tali vizi incidano su elementi secondari ed accessori dell'opera, quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, ecc. (Cass. civile, sez. II, n. 8140 del 28 aprile 2004), indipendentemente dall'entità della somma di danaro occorrente per la loro eliminazione.
Il difetto rilevato dal giudice, tuttavia, dovrà essere connotato da rilevante gravità: a tal proposito, infatti, il Tribunale di Roma, sentenza del 23 giugno 2014, ha ritenuto irrilevanti (quindi non gravi) i difetti acustici che si traducono "in fenomeni di minima ed irrilevante entità che, non sono in grado di compromettere nè la piena ed indisturbata fruibilità e godimento dell'immobile, nè di determinare un deprezzamento del suo valore commerciale".
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