di Lucia Izzo - Va esclusa l'ipotesi del maltrattamento per il marito che ha umiliato la moglie se manca una vessazione continua della persona offesa.
I giudici, ricostruite le dinamiche di coppia, hanno ritenuto che i comportamenti attribuiti all'uomo fossero insufficienti per ritenere la vessazione della partner e che questi, sussumibili in altri illeciti, andassero valutati come reazione ai comportamenti della donna.
È questa la vicenda su cui si è concentrata la sentenza n. 27088/2017 (qui sotto allegata) con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia.
L'uomo era stato accusato di aver commesso tale reato nei confronti della moglie, mediante spinte, percosse anche produttive di lesioni, ingiurie e comportamenti umilianti, ma il giudice a quo ha ritenuto insussistente il fatto dichiarando anche il non doversi procedere per il reato di lesioni personali, estinto per remissione di querela.
Da qui l'impugnazione del Procuratore generale secondo il quale la Corte territoriale ha fondato il giudizio di assolutazione sull'insussistenza un rapporto di stabile convivenza tra l'imputato e la persona offesa, trascurando l'esistenza del vincolo matrimoniale tra i due e i significativi periodi di convivenza.
Una conclusione in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, esclude la necessità della convivenza anche nel caso di un rapporto familiare di mero fatto, o comunque quando è cessata la convivenza, se permane il vincolo di coniugio o di filiazione.
Il contesto di coppia
Nel caso di specie è necessario ricostruire il contesto in cui si sono verificati le percosse e le condotte offensive dell'onore della vittima, poiché la Corte d'Appello nel valutarle ha ritenuto insussistente un rapporto di "predominanza" di un partner sull'altro e la vessazione della vittima.
Nonostante, dopo i primi contrasti, il marito avesse chiesto la separazione, la moglie tornò a convivere con lui a Genova, interrompendo poi tale convivenza. Tornata nel monolocale a Bologna acquistatole dai suoi genitori, vi ospitò un'amica così da impedire al marito di vivere con lei.
La stessa partner, aveva in seguito iniziato a uscire da sola con amici, dicendo di non essere ancora pronta al matrimonio, pur essendo sposata, tanto da indurre il coniuge a ritornare da solo a Genova, e a trasferirsi in un albergo.
Infine, dopo tali fatti, la persona offesa continuò a cercare il marito, portandogli piccoli doni, fotografie, fiori, e cibi, per convincerlo a tornare con lei, ma l'uomo rimase fermo nella propria scelta di porre fine al rapporto
Maltrattamenti in famiglia: necessaria la vessazione continuativa
Secondo la Cassazione, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., come evidenziano numerose pronunce, è necessaria una condotta di "vessazione" continuativa.
Questa situazione, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti va esclusa l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie.
Ciononostante, i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
Nel caso di specie manca una condotta di vessazione vera e propria tra i due, pertanto è corretta la decisione di assoluzione: pur essendo le condotte dell'uomo sicuramente illecite, spiega il Collegio, integranti percosse e umiliazioni in danno della persona offesa, queste sono prive del connotato dell'abitualità, poiché verificatesi nell'ambito di un rapporto conflittuale, e commesse, di volta in volta, quale (abnorme) reazione occasionata da specifici comportamenti della donna e non dunque come espressione della volontà di determinare nella vittima un disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita.
I fatti come ricostruiti dalla sentenza impugnata, in altri termini, non risultano sussumibili nel reato di maltrattamenti in famiglia, ma integrano distinti episodi di percosse, di lesioni, ed eventualmente di diffamazione, non perseguibili per difetto o rimessione accettata di querela.
Cass., VI sez. pen., sent. 27088/2017