Per il TAR Campania esiste un interesse qualificato e la P.A. non può rimanere in silenzio sulla richiesta di accesso agli atti

di Lucia Izzo - Chi ha passato l'esame, ma non ottiene la patente per insussistenza dei requisiti morali ha diritto a conoscere i motivi del diniego. Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nella sentenza n. 2139/2017 (qui sotto allegata).


Pur avendo superato la prova teorica per ottenere la patente di guida, la Motorizzazione comunicava al ricorrente che non poteva essergli rilasciato il titolo abilitativo alla guida a causa di motivi ostativi indicati dalla Prefettura. In particolare, il MIT negava il rilascio per l'assenza in capo al ricorrente dei requisiti morali di cui all'art. 120 del codice della strada.


Da qui la richiesta di accesso agli atti relativi all'istruttoria che avevano portato al mancato rilascio della patente, sul quale l'amministrazione era rimasta in silenzio, e una richiesta di annullamento in autotutela del diniego rimasta senza esito.


Il giovane ricorre dunque al TAR, ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a., per ottenere, rispettivamente, l'annullamento del diniego maturato per silentium (e l'accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti conseguenziali) e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di autotutela.

Accesso consentito in presenza di un interesse qualificato

Per il TAR il ricorso merita in parte accoglimento, poichè le amministrazioni, lungi dal rimanere silenti, avrebbero dovuto consentire l'accesso al ricorrente agli atti che hanno condotto all'adozione del provvedimento di diniego del MIT.


In altri termini deve riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 22 della legge n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.


Accertato il diritto all'ostensione, le amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza ossia nella misura in cui detengano i documenti richiesti, dovranno consentire al ricorrente l'accesso.

La P.A. non è obbligata a pronunciarsi sull'autotutela

Inammissibile, invece, è la domanda nella parte in cui chiede di accertare il "silenzio-inadempimento" dell'amministrazione sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della patente.


Infatti, precisa il TAR, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a.


Il potere di autotutela soggiace, infatti, alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata.


Non si esercita, quindi, in base a una istanza di parte, che al massimo ha una portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, a ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere.

TAR Campania, sent. 2139/2017

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