Avv. Francesca Servadei - Con sentenza 2 marzo 2017 numero 12328, la Corte di Cassazione ha fatto luce sull'aggravante introdotta con Legge numero 119 del 2013, la quale ha modificato il Codice Penale introducendo l'articolo 61, numero 11 quinquies che statuisce un inasprimento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".
La fattispecie
L'imputato aveva commesso l'omicidio della convivente, causato da tre colpi al torace della donna, nell'abitazione della vittima ove erano presenti i due figli minori, nello specifico uno dei quali si trovava nel giardino pertinenziale, mentre l'altro era all'interno della casa e precisamente in una stanza attigua a quella dove l'infausto evento si era verificato, collegato da una porta al momento rimasta aperta. Tale ubicazione dei minori avrebbe fatto sorgere la contestata aggravante dal momento che i figli della vittima, a seguito di accurate indagini, si sarebbero accorti dell'accaduto. All'imputato veniva quindi contestata l'aggravante ex articolo 61, numero 11 quinquies del codice penale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione alla luce dei fatti emersi soffermava la sua attenzione sull'inciso presenza (…) di un minore con riferimento al modo in cui lo stesso, anzi nel caso de quo gli stessi, avevano percepito il fatto.
La Legge 119/2013 modificando il codice penale ha ampliato il raggio applicativo di tale aggravante che ante-riforma era circoscritto al delitto di maltrattamenti ex articolo 572 del codice penale.
La S.C. interpreta l'inciso in esame non come la percezione di un comportamento abituale o reiterato, ma nel senso che affinché si realizzi l'aggravante è sufficiente che il minore percepisca la condotta sanzionata dalla disposizione di un delitto contro la vita, la libertà personale e l'incolumità individuale. Gli Ermellini di Piazza Cavour affrontano il problema rifacendosi a pronunce giurisprudenziali di altre figure di reati, come per esempio la corruzione
di minore o l'
ingiuria: in entrambi i casi la presenza del minore si traduceva nella percezione, non necessariamente visiva, che lo stesso aveva del fatto.
Particolarmente importante è il risvolto psicologico che deve intercorrere tra l'autore della condotta e la situazione, pertanto ne deriva che la circostanza in esame è configurabile ogni volta che il minore abbia la percezione della commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore dello stesso, il quale ne deve avere non solo consapevolezza, ma avrebbe dovuto prevederla usando la normale diligenza. Questi elementi, secondo la giurisprudenza di nomofilachia ricorrono nel caso de quo; da ciò la Suprema Corte con la citata sentenza statuisce che la circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso in presenza del minore, nelle ipotesi dell'articolo 61, numero 11-quinquies cod. pen. è configurabile tutte le volte che il minore di anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza.
A tale soluzione la Suprema Corte è arrivata alla luce dell'articolo 12 delle preleggi in virtù del quale è necessario tener conto del significato letterale utilizzato dal legislatore, pertanto l'inciso presenza evoca il contatto ovvero la percezione di una data situazione.
Per completezza di esposizione è lecito sottolineare che la ratio della citata aggravante è quella non solo di tutelare i minori contro forme di violenza fisica o psicologica, ma anche quella di proteggerne lo sviluppo che potrebbe essere compromesso dalla percezione di un fatto delittuoso.
Avv. Francesca Servadei
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