di Lucia Izzo - In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e l'omessa specifica contestazione di ciascuna delle attività processuali allegate come svolte dall'attore in senso sostanziale, esonera quest'ultimo da provare lo svolgimento delle stesse, in applicazione del principio della non contestazione.
Sono le conclusioni condivise dalla Corte di Cassazione, sezione seconda civile, nell'ordinanza n. 13786/2017 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un Comune, condannato dai giudici di merito a corrispondere a un avvocato il compenso per le attività di rappresentanza e di assistenza in un giudizio svolte a favore dell'ente.
Il legale aveva ottenuto ingiunzione di pagamento per oltre 22mila euro e il Comune si era opposto deducendo tra l'altro, la prescrizione dell'avversa pretesa e la nullità del contratto d'opera professionale. Il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione, revocava il decreto e condannava il Comune a pagare al legale oltre 2mila euro, compensando le spese di lite.
L'avvocato agiva successivamente in appello ove la Corte territoriale riformava la statuizione di primo grado, rigettava l'opposizione esperita dal comune in prime cure e condannava quest'ultimo alle spese del doppio grado.
Agisce contro tale sentenza il Comune con quattro motivi di ricorso, ritenuti tutti infondati. In particolare, l'amministrazione, con il terzo motivo, ha affermato che l'avvocato non ha depositato alcun atto difensivo idoneo a comprovare l'attività professionale concretamente svolta e che difetterebbe anche la proporzionalità, in base alle tariffe professionali, del preteso credito all'attività asserita mente svolta.
Incarico nullo se manca la copertura finanziaria
Il Collegio evidenzia che la parcella del difensore è assimilabile a un rendiconto, pertanto in relazione a questo le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Del tutto ingiustificata è perciò la prospettazione dell'ente secondo cui "il deposito delle sole parcelle vistate dall'Ordine non ha consentito all'Ente comunale di verificare l'attività professionale che sarebbe stata svolta in concreto in suo favore" e anche quella, a tenor della quale dalla documentazione depositata non risulterebbe neppure la procura conferita dal Sindaco.
La Corte d'Appello, infatti, ha dato atto della presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa e successivo conferimento di mandato a margine dei singoli atti processuali, firmato dal rappresentante dell'ente.
Il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Nel caso di specie, come dimostrato, non ricorre alcuna delle due circostanze invalidanti.
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