di Valeria Zeppilli - L'avvicendamento Equitalia - Agenzia delle entrate nella riscossione dei debiti tributari è ormai alle porte e i dibattiti sulle conseguenze del passaggio di consegne si fanno sempre più accesi, specie a seguito di alcune riflessioni che disegnano il passaggio in maniera meno rosea di come era apparso in un primo momento.
Ad esempio, nonostante l'addio a Equitalia sia stato presentato come una bella notizia per i contribuenti, in realtà dal prossimo primo luglio il conto corrente di chi ha debiti fiscali o ha ricevuto una cartella esattoriale sarà pignorato più facilmente, grazie all'ausilio della banca dati dell'anagrafe tributaria messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate, insieme alla banca dati Inps che permetterà di saltare uno dei passaggi che porta al pignoramento di stipendi, pensioni, etc. (leggi: "Conto Corrente: dal 1° luglio il Fisco pignora direttamente").
I chiarimenti di Equitalia
Rispetto a tale conclusione, non è mancato il chiarimento di Equitalia, che ha precisato che la possibilità di pignorare il conto corrente dei debitori non è una novità di quest'anno, ma che già dal 2005 il nostro ordinamento si è dotato di norme che regolamentano le procedure di pignoramento diretto. Così già da dodici anni, come precisato dall'ente della riscossione "uscente", l'intervento dell'Autorità giudiziaria nei pignoramenti di Equitalia è "eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l'azione dell'Agente della riscossione".
L'ausilio delle banche dati
Se tutto questo è vero, è vero anche che l'ausilio delle banche dati incoraggerà senza dubbio il pignoramento diretto in sede di riscossione. Se per Equitalia la direzione è quella di "poter migliorare l'attività di riscossione che non si muoverà più 'a fari spenti'", ciò, però, avverrà in maniera sbilanciata rispetto alle possibilità lasciate ai comuni cittadini.
Come fa rilevare Confedercontribuenti, infatti, "per il Fisco è differente: quando siamo di fronte ad una cartella esattoriale la procedura cambia" e si può prescindere dal passaggio dinanzi al giudice visto che "la cartella di pagamento è in sé già un atto esecutivo al pari dell'atto di precetto e pertanto si può procedere al pignoramento, se passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non è stata pagata".