di Valeria Zeppilli - L'articolo 6, comma 3, del decreto legge numero 132/2014 impone agli avvocati, in fase di stipula di una negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi, di informare ciascuno di essi dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati sia con la madre che con il padre.
Niente nulla osta
Con decreto del 29 maggio 2017 (qui sotto allegato), il Tribunale di Torino ha a tal proposito precisato che, se tale informazione è omessa, è corretta la scelta del Pubblico Ministero di negare l'autorizzazione all'accordo e di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale.
E il Presidente del Tribunale di Torino, nel caso di specie, ha ritenuto che proprio l'omessa informativa abbia influito negativamente sugli accordi, che si presentavano come non sufficientemente adeguati a garantire che i figli minori mantenessero una continuità nella relazione con il genitore non collocatario.
Di conseguenza, conformandosi alla posizione del PM, il Presidente non ha autorizzato l'accordo, ritenendo che il mancato avviso in ordine all'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, pur non essendo una circostanza tale da determinare la nullità della negoziazione, nella pratica ha fatto sì che i genitori predisponessero un calendario visite in contrasto con gli interessi di loro figlio e con il principio della bigenitorialità.
Tribunale di Torino testo ordinanza 29 maggio 2017• Foto: 123rf.com