La Consulta salva le norme della Puglia sul contrasto al Gap, è materia concorrente e rientra nella tutela della salute

Avv. Luisa Foti - Le norme regionali di contrasto del GAP, il gioco d'azzardo patologico, rientrano nella materia concorrente della "tutela della salute". È questo il contenuto della sentenza n. 108/2017 con la quale il giudice delle leggi ha rigettato la questione proposta dal Tar Puglia che mirava ad una declaratoria di incostituzionalità della norma regionale sul gioco d'azzardo per violazione delle regole sul riparto di competenza. 

La questione di legittimità costituzionale

In particolare, il Tar Puglia, con ordinanza, rimetteva alla Corte la questione della legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, dell'art. 7 della l. n. 43/2013 recante disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», laddove vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili". 

Secondo il ricorrente la norma sarebbe da ricondursi alla materia dell'ordine pubblico e quindi di competenza statale con conseguente dichiarazione di illegittimità della disposizione stessa per violazione delle regole contenute nel titolo V della Costituzione

La decisione della Consulta

Negando che la legge rientri nella materia di ordine pubblico, così come sostenuto anche dal governo

, la Corte ha invece spiegato che si tratterebbe di "tutela della salute" e quindi materia concorrente, per le seguenti ragioni: "il legislatore regionale è intervenuto, invece - come già anticipato - per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo" (fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcolismo).

La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Infatti "la norma regionale si muove su un piano distinto da quella del TULPS. Per quanto si è detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell'ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, «piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli», segnatamente in termini di prevenzione di «forme di gioco cosiddetto compulsivo». In quest'ottica, la circostanza che l'autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l'esercizio di una attività pure autorizzata dal questore - come nel caso oggetto del giudizio principale - non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all'autorità di pubblica sicurezza".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: