di Valeria Zeppilli - Non sempre la struttura sanitaria è chiamata a rispondere per i danni subiti dai pazienti all'interno delle proprie mura. Se, ad esempio, uno di essi sale autonomamente su un lettino e cade, il risarcimento non gli spetta.
La vicenda
Tanto emerge dall'ordinanza numero 14037/2017 (qui sotto allegata) della sesta sezione civile della Corte di cassazione, con la quale i giudici hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado e negato il risarcimento a una donna che, mentre era in attesa di sottoporsi a un esame ecografico, aveva tentato di rimettersi sul lettino, essendo stanca di stare in piedi.
Tale operazione però, oltre ad essere la conseguenza di un'autonoma scelta della paziente, era stata svolta senza l'assistenza del personale sanitario, con la conseguenza che la donna era caduta rovinosamente a terra, riportando lesioni.
L'obbligo di salvaguardia
Per i giudici, l'obbligo di salvaguardia del paziente è sicuramente un obbligo accessorio rispetto alla cura e all'accertamento diagnostico, che, tuttavia, nel caso di specie non può reputarsi inadempiuto.
La donna, del resto, non era affetta da disabilità o gravi patologie, ma solo da obesità e, soprattutto, aveva deciso autonomamente di utilizzare il lettino. Nulla pertanto le spetta a titolo di risarcimento per le lesioni subite in conseguenza della caduta.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 14037/2017