di Valeria Zeppilli - Se l'infermiere subisce un'aggressione da parte di un paziente mentre sta svolgendo il proprio turno di lavoro, è possibile che la struttura ospedaliera presso la quale opera sia chiamata a risarcire il danno biologico derivatogli.
Prevenzione degli infortuni
Lo ha ricordato la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza numero 14566/2017 del 12 giugno (qui sotto allegata), sottolineando che è obbligo del datore di lavoro quello di prevenire il verificarsi di tali situazioni. A tal fine, egli deve adottare sicuramente tutte le misure previste dalla legge, ma non solo: su di lui grava anche l'onere di predisporre le diverse misure che siano richieste dalla specificità dei rischi connessi sia all'utilizzo di determinati macchinari che all'ambiente di lavoro.
Responsabilità contrattuale
I giudici hanno inoltre ricordato che la natura della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro è di tipo contrattuale. Di conseguenza, l'infermiere che ha subito l'aggressione, per essere risarcito dal datore di lavoro, deve provare solo di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta. Data tale prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, di aver adottato le cautele necessarie per impedire che lo stesso si verificasse.
Nel caso di specie, tale dimostrazione non era stata fornita ma anzi il giudice del merito aveva addossato l'onere di provare l'inadempimento al lavoratore. Per tale motivo la sua pronuncia è stata cassata dai giudici di legittimità: ora dovrà tornare sull'argomento.
Corte di cassazione testo sentenza numero 14566/2017