di Valeria Zeppilli - Quando una banca decide di inserire un proprio cliente nella lista dei cattivi pagatori, deve preliminarmente aver cura di avvisarlo.
Il rispetto della privacy
Secondo quanto emerge dalla sentenza numero 14685/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), ogni intermediario finanziario, quale partecipante al sistema di informazioni creditizie, deve infatti avvertire l'interessato dell'imminente registrazione dei dati che lo riguardano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il dovere di inviare il preavviso il cliente, in particolare, deve farsi discendere dall'articolo 4, comma 7, del provvedimento numero 8/2004 del garante della privacy.
L'avvertimento è una dichiarazione recettizia
Nella medesima pronuncia i giudici hanno chiarito anche che l'atto di avvertimento con preavviso è una dichiarazione recettizia: essa è infatti diretta specificamente alla persona dell'interessato e ha il fine di manifestare l'intenzione della banca di qualificare il cliente/destinatario come cattivo debitore, con tutte le conseguenze che ne discendono.
In quanto tale, l'efficacia dell'avviso si produce nel momento in cui lo stesso giunge a conoscenza del destinatario interessato, ovverosia, presuntivamente, quando raggiunge il suo indirizzo.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente era stato iscritto dalla banca nella lista dei cattivi pagatori dopo aver omesso un versamento per un disguido tecnico. A fronte della decisione del Tribunale di confermare la piena legittimità della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, il cliente si era rivolto alla Cassazione appellandosi a diversi motivi di ricorso.
Proprio quello con il quale ha rilevato la violazione della normativa a tutela della privacy e delle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 del codice civile è stato considerato dalla Corte tale da rendere imprescindibile un nuovo esame della questione: ingiustamente, infatti, il giudice del merito aveva ritenuto assolto l'onere della banca di avvisare il cliente della segnalazione limitandosi a considerare il punto relativo all'invio degli avvisi e senza verificare che la dichiarazione avesse effettivamente raggiunto il domicilio del suo destinatario.
Corte di cassazione testo sentenza numero 14685/2017• Foto: 123rf.com