di Lucia Izzo - Viene cancellata la fase di sperimentazione della mediazione obbligatoria civile e commerciale prevista dal d.lgs. n. 28/2010, che diviene così strumento stragiudiziale definitivo e strutturale.
È una delle novità previste dalla manovra correttiva di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" (qui sotto allegata), divenuta definitivamente legge dopo l'ok del Senato (per approfondimenti: La manovra è legge: dai voucher all'addio agli studi di settore, tutte le novità e il testo).
Tra gli emendamenti inseriti ed approvati in via definitiva nel testo emerge quello che ha previsto la cancellazione della fase di sperimentazione della mediazione obbligatoria civile, con eliminazione dell'obbligatorietà a tempo e definitività della misura.
La fase sperimentale
Nel 2013, infatti, il decreto del fare pur avendo introdotto nuovamente l'obbligo della mediazione, aveva subordinato il rinnovo della misura a una verifica dei risultati.
In sostanza, l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, al comma 1-bis aveva previsto l'esperimento del procedimento di mediazione o di conciliazione per tutta una serie di controversie (in tema condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie
, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).La disposizione, tuttavia, aveva un effetto "a tempo" in quanto sarebbe stata efficace per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore e, al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore, sarebbe stato attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
La mediazione diventa "definitiva"
Con la "manovra", il legislatore ha però abrogato quest'ultimo inciso, prevedendo all'art. 11-ter del testo (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) che il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, siano sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma"
In sostanza, dunque, è venuta meno la fase della sperimentazione e l'obbligo di esperire il preventivo tentativo di mediazione è divenuto strutturale e definitivo. Una scelta sollecitata da più parti visti gli ottimi risultati del procedimento di mediazione documentati proprio dalle statistiche diffuse dal Ministero della Giustizia che nel 2016 hanno registrato una diminuzione delle cause civili del 12,5%.
Anche dalla Commissione Europea era giunto il sollecito al nostro paese di favorire le misure di risoluzione alternativa delle controversie, ma anche l'Avvocatura aveva promosso un'intervento per confermare definitivamente la mediazione obbligatoria, stante l'approssimarsi della scadenza del termine (20 settembre 2017).
Il primo passo è giunto proprio con la scelta di stabilizzare la mediazione, senza però che si sia intervenuto sulla sua disciplina al fine di renderla maggiormente efficace. Si tratta, comunque, di un'ottima base da cui partire per sviluppare il dialogo volto al miglioramento del servizio affinché venga diffusa anche nel nostro paese la "cultura della mediazione".