di Valeria Zeppilli
- Cosa sono i permessi retribuiti
- Permessi retribuiti per matrimonio
- Permessi retribuiti per i genitori
- Permessi retribuiti per l'assistenza di un familiare disabile
- Permessi retribuiti per decesso di un familiare e grave infermità
- Permessi retribuiti per visite mediche
- Permessi retribuiti per i donatori
- Permessi retribuiti per concorsi ed esami
- Permessi retribuiti per cariche pubbliche ed elettive
- Permessi retribuiti per attività di volontariato
Cosa sono i permessi retribuiti
I permessi retribuiti sono quei periodi di astensione dal lavoro diversi dalle ferie, che danno comunque diritto al lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro, conservare il trattamento retributivo ed economico e veder riconosciuta la propria anzianità di servizio.
Le ipotesi in cui l'ordinamento riconosce al lavoratore la possibilità di godere dei permessi retribuiti si ritrovano nella legge o nei contratti collettivi e sono connesse a interessi costituzionalmente garantiti rispetto ai quali il mero interesse economico del datore di lavoro passa in secondo piano.
Vediamo di quali ipotesi si tratta.
Permessi retribuiti per matrimonio
In occasione del proprio matrimonio il lavoratore può godere di alcuni giorni consecutivi di permesso retribuito, nei modi previsti dal contratto collettivo applicabile.
La disciplina negoziale, tuttavia, è tendenzialmente uniforme, tanto che può affermarsi in via generale che il diritto al congedo matrimoniale spetta, su richiesta, a tutti i lavoratori dipendenti che hanno superato il periodo di prova ed ha una durata di quindici giorni consecutivi comprendenti il giorno del matrimonio. Esso può essere goduto anche in seguito, seppur entro un termine massimo che, il più delle volte, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data delle nozze.
Permessi retribuiti per i genitori
Un'altra specie di permesso retribuito è quello meglio denominato "congedo parentale", ovverosia il periodo durante il quale i neo-genitori decidono di astenersi dal lavoro per prestare le cure necessarie al proprio figlio nei primi anni di età.
L'astensione dal lavoro, più nel dettaglio, è possibile durante i primi 12 anni di vita del bambino per massimo 10 mesi (elevabili a 11 in determinati casi), ma il diritto al trattamento economico (peraltro ridotto al 30%), spetta solo sino ai 6 anni di vita del figlio e per massimo sei mesi complessivi.
Per approfondimenti vai alla guida "Il congedo parentale"
Al congedo parentale si aggiunge il permesso retribuito per allattamento che spetta alla lavoratrice madre per il primo anno di età del figlio (o sino al terzo anno, nel caso in cui questo sia affetto da handicap grave) ed è pari a una o due ore al giorno a seconda che la giornata lavorativa, rispettivamente, abbia una durata inferiore a sei ore o si estenda per un arco temporale più elevato.
Le ore raddoppiano in caso di parto plurimo.
In alcuni casi il permesso per allattamento spetta anche al padre. Ciò avviene se egli è l'unico affidatario del figlio o se la madre ha rinunciato al suo diritto, non è una lavoratrice dipendente, è gravemente malata o è deceduta.
Permessi retribuiti per l'assistenza di un familiare disabile
I lavoratori dipendenti hanno poi diritto a un permesso retribuito per assistere un familiare affetto da grave disabilità o nel caso in cui loro stessi siano disabili.
I familiari per la cui cura è possibile godere dei permessi sono i genitori, il coniuge e i parenti e gli affini entro il II grado o entro il III grado in casi eccezionali (ovverosia se i genitori o il coniuge della persona che necessita di assistenza abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
La durata del permesso retribuito è di 3 giorni al mese.
Per approfondimenti vai alla guida "La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge"
Permessi retribuiti per decesso di un familiare e per grave infermità
In forza di quanto previsto dall'articolo 4 della legge numero 53/2000, i lavoratori hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito l'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile.
Permessi retribuiti per visite mediche
In alcuni casi, il diritto alla fruizione di permessi retribuiti, anche orari, sorge per il lavoratore che debba sottoporsi a visite mediche o debba effettuare delle terapie per patologie ben determinate e nei casi di tossicodipendenza o handicap.
Permessi retribuiti per i donatori
I lavoratori che sono donatori hanno diritto a dei permessi retribuiti in occasione della donazione, purché avvertano l'azienda con l'anticipo fissato dal contratto collettivo ed esibiscano successivamente il certificato rilasciato dal centro prelievi autorizzato.
In particolare, i donatori di sangue possono astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui hanno donato, mentre quelli di midollo osseo anche per ulteriori 24 ore.
Permessi retribuiti per concorsi ed esami
Per incentivare lo studio e la formazione dei lavoratori, il nostro ordinamento riconosce otto giorni l'anno di permesso retribuito per affrontare un esame o un concorso, non cumulabili e da utilizzare il giorno della prova.
Permessi retribuiti per cariche pubbliche ed elettive
I lavoratori che assumono cariche pubbliche ed elettive, oltre ai periodi di aspettativa non retribuita, hanno diritto anche a godere di permessi retribuiti.
Si tratta, in genere, di permessi per la partecipazione ai consigli o alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che si estendono per l'intera giornata in cui gli stessi hanno luogo.
I consiglieri e le consigliere di parità, nazionale e regionali, godono, invece, di un permesso retribuito di cinquanta ore lavorative mensili medie, mentre quelli provinciali di un permesso retribuito di trenta ore lavorative mensili medie.
Permessi retribuiti per attività di volontariato
Infine, anche le attività di volontariato presso strutture che perseguono determinati obiettivi di solidarietà sociale danno diritto a godere di permessi retribuiti dal lavoro, per 30 giorni continuativi e sino a massimo 90 giorni l'anno in caso di soccorso e assistenza per calamità naturale, per 60 giorni non continuativi e sino a massimo di 180 giorni l'anno in caso di emergenza nazionale e per 10 giorni continuativi e sino a massimo 30 giorni l'anno per le attività di simulazione dell'emergenza e formazione.
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