La condotta rientra nella depenalizzazione dell'art. 726 del codice penale

di Marina Crisafi - Pipì all'aperto sul muro di una via cittadina non è più reato. Lo ricorda la Cassazione (sentenza n. 30801/2017 sotto allegata) annullando senza rinvio la condanna nei confronti di un uomo condannato per il reato di cui all'art. 726 c.p.

La vicenda

Nella vicenda, l'uomo veniva condannato alla pena di 400 euro di ammenda, dal giudice di pace di Bologna per atti contrari alla pubblica decenza, per aver urinato, in luogo aperto al pubblico, e incurante della presenza di diverse persone, addossato ad un muro di una strada cittadina.

L'uomo ricorreva per cassazione deducendo l'applicabilità al caso di specie della particolare causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis c.p. E il Palazzaccio, ancorché per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Pipì all'aperto, depenalizzata

Ricorda, infatti, la Corte che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, la condotta attribuita al ricorrente, sino ad allora sanzionata ai sensi dell'art. 726 c.p., "ha cessato di avere rilevanza penale, essendo stata degradata a mero illecito amministrativo".

Per cui, tale evenienza, concludono i giudici di piazza Cavour, impone l'annullamento della sentenza senza rinvio perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Gli atti vengono trasmessi quindi al prefetto di Bologna "per l'eventuale irrogazione della residuante sanzione amministrativa".

Cassazione, sentenza n. 30801/2017

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