di Marina Crisafi - Galeotte furono le mail per la moglie. Grazie ai messaggi di posta elettronica ricevuti da un uomo, infatti, il cui contenuto era sostenuto da foto e da una relazione investigativa, i giudici della Cassazione (ordinanza n. 15811/2017 sotto allegata) hanno ritenuto provato il tradimento e addebitato la separazione alla donna.
La vicenda
Vista respinta l'impugnazione contro la decisione del tribunale di Monza relativa all'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà coniugale, una donna si rivolgeva alla Cassazione. In particolare, la stessa lamentava che non vi fosse la prova della sua relazione extraconiugale perché a tal fine non potevano essere ritenute sufficienti le mail giunte alla medesima da un uomo titolare di un impresa familiare.
Per la sesta sezione civile, invece, la tesi della donna non convince e il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile.
Cassazione: la mail prova il tradimento
La donna infatti si era limitata a riproporre un giudizio di fatto, rilevando che le mail prodotte in giudizio dal marito non provavano la relazione adulterina "ma semmai una infatuazione a senso unico". Tale giudizio è palesemente riservato alla valutazione discrezionale del giudice del merito, scrivono gli Ermellini, il quale richiamando il consolidato principio secondo cui, ai fini dell'addebito della separazione, "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile" sempre che non si constati "la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, e facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, secondo cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta - mentre - è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" ha concluso per l'esistenza "di una prova piena documentale di quell'imputabilità alla moglie, per avere instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo, espletando il giudizio di fatto riservato alla medesima corte".
Vittoria su tutta la linea dunque per il marito che vede assegnata anche la casa coniugale e l'affido della figlia non economicamente autosufficiente.
Cassazione, ordinanza n. 15811/2017
• Foto: 123rf.com