Disamina sull'articolo 52 del codice penale
Dott.ssa Rosa Valenti - A seguito degli ultimi eventi di cronaca giudiziaria di rapine in ville e in locali commerciali, i giudici si trovano con molta frequenza a dover decidere se nel caso ad essi sottoposto si tratti o meno di legittima difesa e quali siano gli elementi costitutivi per identificarlo. Il legislatore a fini chiarificatori ha introdotto con Legge 13 Febbraio 2006, n. 59 il terzo e quarto comma all'articolo 52 del Codice Penale.

L'istituto della legittima difesa

L´istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato dette anche "scriminanti" e trova il suo fondamento nella tutela della persona offesa del reato, costituendo di fatto, una deroga al monopolio all´uso legittimo della forza da parte dello Stato. Attraverso questa scriminante viene esclusa l´ipotesi di reato, per cui un fatto in apparenza antigiuridico da illecito diventa lecito.

L´articolo 52 recita: "Non e´punibile chi ha commesso il fatto per essersi costretto dalla necessita´di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all´offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Gli elementi caratterizzanti dell'art. 52 del codice penale

L´elemento caratterizzante dell´articolo 52 c.p e´senza ombra di dubbio "l´attualita´del pericolo" ossia un pericolo presente, in cui risulta impossibile per la persona offesa

del reato rivolgersi alle forze dell´ordine. "L'elemento dell'attualità del pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell'azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata; pertanto, con la locuzione "pericolo attuale" si deve intendere un pericolo presente, in atto, in corso, incombente, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi". (Sezione I Penale, Sentenza
del 27 novembre 2015, n. 47177). La reazione della persona offesa e´giustificata dalle circostanze che agisce per tutelare un suo diritto personale, quale il diritto alla vita propria o altrui o un diritto patrimoniale proprio o altrui. "I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. (Sez. I Penale Sentenza n. 17121 del 26 aprile 2016.).

La legittima difesa domiciliare

Il secondo e terzo comma dell´articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. "legittima difesa domiciliare" o "legittima difesa allargata". Al fine di garantire la propria o altrui incolumità e la difesa di beni propri o altrui, nei casi previsti dall'articolo 614 c.p (violazione di domicilio), la persona offesa del reato puo´utilizzare un´arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi, quando non vi e´desistenza e vi e´pericolo di aggressione. La causa di non punibilita´dell´articolo 52 c.p. ricorre quando la persona offesa del reato compie degli atti, anche attraverso uso di armi, volti a respingere l´ingresso del reo, in una abitazione privata o anche nel caso in cui il fatto avvenga all´interno di un luogo ove venga esercitata un´attivita´commerciale, professionale o imprenditoriale. Pertanto i giudici devono verificare nei casi concreti la sussistenza o meno dei presupposti dell´articolo 52 c.p., leggendolo sia in chiave con l´articolo 614 c.p nonche´con l´articolo 2 CEDU, dal titolo "diritto alla vita" in cui al secondo comma prevede che " La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale". In conclusione, il giudice terzo ed imparziale deve tenere conto nel suo convincimento non solo degli articoli teste´citati ma anche delle circostanze del tempo, del luogo e del fatto in cui si e´verificata la condotta e stabilire se un fatto in apparenza antigiuridico possa ritenersi lecito ed ammissibile e quindi rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 52 c.p. 

Leggi: 

- Legittima difesa: cosa cambia con la riforma

- La legittima difesa: guida all'art. 52 del codice penale

Dottoressa Rosa Valenti

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