Per la Cassazione occorre tuttavia verificare l'effettiva petulanza e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

di Valeria Zeppilli - La salute di tutti i pazienti è fondamentale e, a prescindere dalla gravità della patologia, va sempre garantita. Chiaramente, però, il grado di serietà della patologia incide sulle priorità assistenziali e, soprattutto, quando ci si affida alle cure di un sanitario occorre fidarsi della sua diagnosi o, al limite, sentire un diverso parere. Certo il paziente non può pretendere di essere curato secondo le tempistiche e le modalità che egli stesso detta al medico.

Anzi: il paziente ipocondriaco e petulante rischia addirittura di essere denunciato per molestie.

Tanto, recentemente, è accaduto a un uomo che, dopo essere stato visitato da un dermatologo ed essere stato dichiarato guarito, non aveva accettato la diagnosi del sanitario e aveva dato in escandescenza, pretendendo di essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, secondo modalità e tempistiche ben stabilite.

Dopo la condanna inflittagli dal giudice del merito, la vicenda è giunta sino alla Corte di cassazione, che la ha decisa con la sentenza numero 31467/2017 (qui sotto allegata), per ora dando quale speranza al paziente.

Petulanza ed elemento soggettivo

La Corte, pronunciandosi sulla questione, ha in particolare chiarito che è sì vero che il reato di molestie non è necessariamente abituale e, quindi, può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o violenza, tuttavia è altrettanto vero che tale azione deve essere ispirata da un motivo biasimevole o deve avere carattere di petulanza, ovverosia manifestarsi in maniera pressante, indiscreta e idonea a interferire nella sfera privata altrui sgradevolmente.

Nel caso di specie, invece, dalla sentenza del giudice del merito non era emerso che il paziente, dopo la dichiarata guarigione, avesse preteso un determinato trattamento in maniera petulante. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione il comportamento tenuto complessivamente dall'imputato, soprattutto in relazione all'effettiva qualificazione dello stesso come molestia e all'elemento soggettivo che aveva sorretto le azioni dell'uomo.

Per il paziente c'è quindi ancora una possibilità: la sua condanna è cassata con rinvio e, ora, il giudice del merito dovrà verificare se i comportamenti da lui complessivamente tenuti siano stati ispirati da petulanza e portati avanti con la consapevolezza della loro idoneità a molestare o disturbare i medici e gli infermieri dell'ospedale, interferendo inopportunamente nella loro sfera di libertà.

Solo in caso di esito affermativo di tali accertamenti, la condanna per molestie potrà essere "ratificata".

Corte di cassazione testo sentenza numero 31467/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: