di Roberto Paternicò - Con il D.L. n. 99/2017 sono state previste all'art. 6 misure di ristoro per le persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa detenevano strumenti finanziari di debito subordinato (obbligazionisti subordinati e non azionisti), sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 ed emessi dalle Banche in liquidazione. In caso, invece, di acquisto a titolo gratuito si farà riferimento al momento in cui lo strumento sia stato acquistato dal dante causa.
Si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Decreto banche venete: il fondo di solidarietà
Al pari di quanto avvenuto per Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., si applicheranno le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Come ottenere il rimborso
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
Il Fondo di solidarietà di cui al succitato art.9 prevede, in sintesi:
- un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina. Ai fini del calcolo della differenza di cui alla lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
L'importo di cui alla lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
Chi potrà chiedere il rimborso
E' possibile chiedere il rimborso al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.
Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla succitata lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
La presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
Come presentare l'istanza
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo, indicando:
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) di cui sopra, le banche sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di acceso, calcola l'importo dell'indennizzo e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
La procedura arbitrale alternativa
Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9 (Decreto 9 maggio 2017, n. 83 non ancora esistente o vigente). Ove questa sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Riusciranno le Camere a fare di meglio in sede di conversione in legge del Decreto?
Il Decreto-Legge 25 giugno 2017 n. 99