di Marina Crisafi - Meglio fare attenzione quando si spettegola di qualcuno, soprattutto tra parenti. Lo sa bene un uomo che, in presenza di altri congiunti del deceduto, si era abbandonato a frasi del tipo, la moglie "l'ha sposato solo per soldi", beccandosi così una condanna per diffamazione. Condanna confermata in via definitiva anche dalla Cassazione penale (sentenza n. 31434/2017 sotto allegata).
La vicenda
La vicenda nasce a seguito di un colloquio tra parenti, durante il quale l'imputato aveva attribuito alla vedova del congiunto, la volontà di essersi sposata per acquisire lo status di vedova, quindi, solo per interesse. Condannato dal giudice monocratico di Locri per diffamazione, l'uomo impugnava la sentenza innanzi al Palazzaccio, ma per gli Ermellini il ricorso è infondato.
Reato di diffamazione insinuare la volontà di sposare un uomo solo per soldi
Dalla Corte, infatti, fanno sapere che la sentenza è pienamente corretta, giacchè la frase pronunciata dall'imputato, "assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale".
L'attribuzione "alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati" si legge ancora in sentenza.
Né deve trascurarsi "l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani - o tantomeno sottovalutarsi - il suo riconoscimento nella Costituzione quale fondamento della società naturale costituita dalla famiglia, della quale la Repubblica riconosce i diritti".
Per cui, concludono da piazza Cavour, le parole usate, incentrate sulla asserita strumentalizzazione della donna del matrimonio a mero "scopo di lucro, hanno avuto una potenzialità lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti".
Cassazione, sentenza n. 31434/2017• Foto: 123rf.com