Dott.ssa Rosa Valenti - In una sua ultima pronuncia (n. 31345/2017) la Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza sull'articolo 624 bis Codice Penale (Furto in abitazione e furto con scasso), con riferimento nello specifico alla nozione di privata dimora.
La questione sottoposta era se i luoghi aperti al pubblico possano rientrare nella detta nozione, pertanto, si fa riferimento non solo all'art. 624-bis, ma anche ad altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, cod. pen.), sia di carattere processuale (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.).
L'art. 624-bis del codice penale
L´articolo 624 bis c.p. al primo comma recita: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se´o per gli altri, mediante l´introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e´punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032."
La nozione di privata dimora
Secondo l'orientamento prevalente, per privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo che serva all'esplicazione di atti della vita privata e, quindi, anche attività di lavoro, culturali, professionali, politiche quali istituzioni, centri e simili, in cui si svolge parte della vita privata dell´individuo. L'orientamento maggioritario dà una interpretazione estensiva, tanto da ricomprendervi tutti i luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Si è ritenuto, pertanto, configurabile il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. in ordine al furto commesso: all'interno di un ristorante in orario di chiusura (Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283); in un bar-tabacchi in orario di chiusura (Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875); all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione (Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677); all'interno di un'edicola (Sez. 5, n. 7293 del 17/12/2014, Lattanzio, Rv. 262659); in uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850); in una farmacia durante l'orario di apertura (Sez. 4, n. 37908 del 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 244980); all'interno di un ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 247969); in una baracca di un cantiere edile adibito a spogliatoio (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 248356).
La privata dimora nei luoghi di lavoro
Tali soluzioni risultano non condivisibili, in quanto si fa dipendere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave previsto dal legislatore per il reato di furto in abitazione.
I luoghi di lavoro, si pensi agli uffici, agli esercizi commerciali, agli stabilimenti commerciali o agli studi professionali, sono generalmente accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto quindi risulta estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla "intrusione" altrui, difatti, il pubblico si introduce fisicamente all'interno dell'edificio e può visionare l´ambiente circostante. Pertanto gli operatori prendono contatto con il pubblico nel quotidiano per cui risulta impossibile parlare di riservatezza o di violazione della sfera privata.
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
Luoghi di lavoro: privata dimora solo se c'è area riservata alla sfera privata
Nel caso di specie all´imputato era stata applicata la riduzione, per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, infrangendo la finestra di un esercizio commerciale vi si introduceva ed asportava del denaro ed una macchina fotografica.
"Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare". (Penale Sez.U Sent. num. 31345 Anno 2017 del 23/03/2017).
Secondo la Cassazione non risulta dagli atti che l'esercizio commerciale, in cui fu commesso il furto, avesse un locale con le caratteristiche in precedenza delineate, in cui cioè si potessero svolgere atti della vita privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte di estranei. Risulta, piuttosto, che la somma di denaro sottratta si trovava nella cassa dell'esercizio e la macchina fotografica su un tavolo, vale a dire in luogo accessibile al pubblico. Non è configurabile, pertanto, il furto in abitazione a norma dell'art. 624-bis cod. pen., bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (furto aggravato dalla violenza sulle cose), essendo la sottrazione dei beni, di cui alla contestazione, avvenuta mediante effrazione della finestra dell'esercizio commerciale.
Dottoressa Rosa Valenti