Avv. Alessandra E. Di Marco - L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. è stato incardinato tra i riti speciali ovvero tra tutti quei riti alternativi cui potrà accedere l'imputato al fine di evitare il processo vero e proprio.
Sospensione del processo con messa alla prova ed opposizione a decreto penale di condanna
Quando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova viene avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è sorto il dubbio su quale debba ritenersi il Giudice competente a decidere.
E' competente il GIP in quanto siamo ancora nella fase delle indagini? O deve ritenersi competente il Giudice del dibattimento poichè il GIP si è ormai spogliato della questione con l'emissione del decreto penale di condanna?
Curiosa la posizione assunta in merito dalla I Sez. Pen. della Suprema Corte, che con una prima pronuncia, la sentenza n. 25867/2016, ha ritenuto competente il Giudice del dibattimento, per poi successivamente ritornare sui propri passi, con la sentenza n. 21324/2017, ritenendo competente invece il GIP.
Gip o giudice del dibattimento: la competenza secondo la Cassazione
Con la prima sentenza (n. 25867/2016) la Corte ha ritenuto che la competenza spettasse al Giudice del dibattimento poichè se così non fosse, laddove la prova dovesse avere esito negativo, il GIP potrebbe avere assunto delle prove in violazione del principio del contraddittorio.
Tuttavia operando una valutazione ben più ampia la stessa sezione con la sentenza succesisva (n. 21324/2017) ribalta completamente il proprio orientamento assumendo invece che la competenza vada radicata in capo al GIP, in quanto soggetto innanzi al quale ancora pende il procedimento.
Nuovo conflitto di competenza
Stante la mancanza di una regola precisa che fissi la competenza in materia anche il Tribunale di Catania, con ordinanza del 07/02/2017, ha sollevato nuovamente conflitto di competenza.
La questione è stata rimessa nuovamente alla I Sez. e l'udienza di trattazione è prevista per il 20/09/2017.
Avv. Alessandra Di Marco
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