Il caso
In un primo momento il Tribunale condanna gli interessati, dichiarandoli responsabili del reato ex art. 697 c.p.; è contestata loro la detenzione di due munizioni da caccia cal. 12 ciascuno, delle quali per uno rinvenuta sulla persona e una a casa.
Al ritorno da una battuta di caccia vengono controllati: documentazione relativa a caccia e porto d'armi erano risultate regolari, mentre le munizioni possedute, di fabbricazione artigianale, non risultavano regolarmente denunciate.
A seguito di perquisizione estesa all'abitazione, viene rinvenuta un'ulteriore cartuccia non denunciata.
Il Tribunale si pronuncia quindi in questo modo: per le cartucce a palla unica è sempre obbligatoria la denuncia anche se detenute per la caccia e l'omessa denuncia rendeva configurabile il reato in questione.
Gli interessati propongono ricorso per Cassazione.
Deducono il vizio di motivazione in ordine al criterio adottato dal Giudice nella valutazione delle prove assunte nel dibattimento, l'erronea applicazione dell'art. 697 c.p. e la violazione degli artt. 5 e 47 c.p.
In base alle denunce di armi e munizioni, l'interessato risulta aver presentato una denuncia contenente anche l'indicazione, tra le munizioni in suo possesso, di venti cartucce a palla unica.
Il termine massimo di 72 ore previsto per la denuncia di armi e munizioni non era ancora decorso per entrambi gli imputati, venuti in possesso delle stesse solo due giorni prima.
Una corretta ricostruzione dei risultati dell'istruttoria dibattimentale avrebbe permesso di mettere in luce l'assenza di dolo; anche ammettendo il decorso del termine ricordato, doveva ritenersi configurato un errore su norma extrapenale per mancata conoscenza dell'art. 38 Tulps.
In sostanza: gli imputati hanno ricevuto le poche cartucce a palla da pochi giorni; in ogni caso uno degli interessati ha indicato la presenza di cartucce cal. 12 essendo convinto della liceità del porto e della detenzione di tali munizioni.
Mancata denuncia munizioni del caricatore: niente reato
La Cassazione risolve la questione in senso favorevole per gli imputati. Per farlo prende in esame due distinti orientamenti.
Spiega che, se si guarda un più vecchio orientamento, la denuncia sarebbe obbligatoria sia per le armi che per le munizioni di qualsiasi tipo e quantità, non stabilendo la legge alcuna distinzione: con la conseguenza che la denuncia dell'arma non costituirebbe un'esonero dall'obbligo di denuncia delle munizioni anche se normale dotazione del caricatore.
Nel caso invece si prenda in esame il più recente orientamento dei magistrati, l'omissione della separata denuncia della detenzione delle cartucce come normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato ex art. 697 c.p., in quanto la detenzione dell'arma deve ritenersi comprensiva anche del suo caricatore.
In pratica
Nel caso trattato, non c'è dubbio che la detenzione di due sole cartucce per ciascun imputato rientra nell'ipotesi di normale dotazione del caricatore di un'arma.
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